Può essere allontanato
da casa lo stalker che ha commesso atti persecutori, emulativi e vessatori ai danni dei
condomini.
Il Gip del tribunale di Milano ha disposto che la misura cautelare
personale è l’unico strumento utile a far cessarelo stalking su cui si
sta investigando. È quanto scritto dall’ordinanza 12019/12, emessa dal Tribunale di Milano, che
ha emesso la misura ex articolo 282 bis c.p.p. in quanto sussistono le esigenze cautelari, dal
momento che senza l’ allontanamento la presunta stalker continuerebbe a terrorizzare i
condomini. Il vero elemento di novità della sentenza è costituito
dall’adozione, nei confronti della stolker,
della misura cautelare prevista ex art. 282bis (allontanamento dalla casa famigliare), allo scopo
di allontanarla dai luoghi solitamente frequentati dalle sue vittime. Il Gip ha ritenuto la suddetta
misura la più idonea a garantire la sicurezza e l’incolumità delle parti offese, vista non solo
la sistematicità con cui erano e continuavano ad essere posti in essere i comportamenti vessatori,
le aggressioni e le minacce e la loro crescente gravità, ma anche lo stato di salute in cui
verteva l’autore del reato. Il giudice non ha potuto, inoltre, non tener conto del fatto che i
condomini erano stati costretti a modificare le loro abitudini di vita per non imbattersi,uscendo di
casa o rientrandovi, nella molestatrice. Secondo il Gip, infatti, solo disponendo la misura di
cui all’art. 282bis c.p.p., le condotte moleste, poste in essere dalla donna nella propria
abitazione ma anche nella parti comuni dell’edifico, di notte come di giorno, possono cessare.
Il Gip ha, invece, ritenuto di non dover applicare l’art. 283 c.p.p., a cui, dopo l’introduzione
dell’art. 282-bis, ad opera dell’art. 1 l . 152/2001, si tende ad attribuire una portata applicativa
più ristretta. La Corte
di Cassazione ne ha, infatti, escluso l’applicazione al fine di vietare
all’indagato di accedere in alcuni edifici specifici (Cass. 9 marzo 2010, n. 19565).La misura
prevista ex art. 282-bis c.p.p. avrebbe, secondo il Gip una portata applicativa ben più ampia, potendo
trovare applicazione non solo in relazione a reati diversi da quelli commessi sia in ambito
famigliare che all’interno dell’abitazione domestica, ma anche per tutelare persone non
coabitanti nella stessa casa (Cass. pen, sez. VI, 15 aprile 2010, n. 17788; Cass. pen., sez. VI,
04/02/2008, n. 25607).
Sentenza tratta da
Cassazione.net
Commento a cura di Maria
Barletta- redazione Agire.tv
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