giovedì 30 agosto 2012

RISTRUTTURAZIONI ORA DETRAZIONI AL 50%


Dal 26 giugno 2012 la percentuale del 36% per le ristrutturazioni aumenta al 50%

Il Dl 22 giugno 2012 n. 83, conosciuto come “Decreto crescita” e convertito in Legge n. 134/2012, ha modificato il meccanismo dell’incentivazione alle ristrutturazioni degli edifici. 
A partire dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del Decreto, la percentuale del 36% per le ristrutturazioni aumenta al 50% e l’importo massimo di spesa per ogni unità abitativa sale da 48.000 a 96.000 euro. Il nuovo decreto lascia immutata l’impostazione del 36% e tutti i precedenti riferimenti normativi, limitandosi a variare la percentuale e il massimo detraibile fino alla scadenza del 30 giugno 2013.
Il contenuto di questa pagina, dedicata agli adempimenti da osservare per fruire dell'agevolazione, è aggiornato secondo le modifiche intervenute, in vigore dal 26 giugno 2012.

Adempimenti per il riconoscimento della detrazione d'imposta 50% (ex 36%) per le ristrutturazioni edilizie

Attenzione: Per fruire della detrazione Irpef 50% (ex 36%) sulle spese di ristrutturazione i contribuenti sono tenuti ad osservare una serie di adempimenti.

Non è più richiesta la comunicazione di inizio lavori

Secondo quanto disposto dal Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, i contribuenti che intendono usufruire della detrazione del 50% (ex 36%), non dovranno più inviare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione preventiva di inizio lavori.
Lo stesso decreto dispone che occorre "indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate."

La documentazione da conservare

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2011/149646 ha recepito quanto disposto dalla normativa nazionale, prendendo atto della soppressione dell'obbligo di invio della comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara. Il medesimo provvedimento ha recepito anche l'obbligo di conservare a cura del contribuente e esibire in caso di controllo la seguente documentazione:
• "le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.
• per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento
• ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta
• delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese
• in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori
• comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri (vedi oltre in questa pagina)
• fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute
• ricevute dei bonifici di pagamento".

Attenzione: come precisato con la Circolare 19/E del 2011, nel caso di lavori su parti comuni, ogni condomino potrà detrarre la sua parte, anche se non è in possesso di copia di tutta la documentazione. "Per usufruire del bonus del 50%, infatti, basta disporre di una certificazione in cui l’amministratore di condominio attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti e di essere in possesso della documentazione originale, indicando la somma di cui tenere conto ai fini della detrazione". 
Nella dichiarazione dei redditi, "i singoli condomini devono limitarsi ad indicare il codice fiscale del condominio, senza riportare i dati catastali identificativi dell’immobile. Tali dati saranno indicati dall’amministratore di condominio nel quadro AC concernente le comunicazioni dell’amministratore del condominio, da allegare alla propria dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esenzione da tale obbligo o di utilizzo del modello 730, da presentare unitamente al frontespizio del modello Unico PF della propria dichiarazione dei redditi".

La ritenuta d'acconto del 4%

Il 1° luglio 2010 era stata resa obbligatoria la ritenuta 10% ai beneficiari dei bonifici effettuati dai contribuenti per ottenere le detrazioni d’imposta del 55% o del 50% (ex 36%). La Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del Dl 6 luglio 2011, n. 98, all'articolo 23, comma 8 ha previsto una riduzione della ritenuta, dal 10% al 4%. Per maggiori informazioni, vedi la voce nel menu di destra.

Comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale

I soggetti interessati alla detrazione devono inviare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione di inizio lavori. La comunicazionenon deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl.
Secondo quanto disposto dal comma 1, articolo 99 del Dlgs 81/08, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, deve inviare all'Asl la notifica preliminare di inizio lavori nei seguenti casi:
• cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese, anche non contemporanea (in sostanza due o più  imprese in periodi diversi obbligo di denuncia);
• se nel corso dello svolgimento dei lavori il cantiere, in cui operava un'unica impresa, ricorre alla prestazione d'opera di più imprese, occorre avvisare tempestivamente l'Asl con l'invio della notifica
• cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini/giorno.
La comunicazione deve essere inviata con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni:
• generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
• natura dell’intervento da realizzare;
• dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
• data di inizio dell’intervento di recupero.

IVA e fatturazioni

La Finanziaria 2010 ha reso permanente il regime agevolato dell'iva al 10% per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali. 

In pratica si applica il 10% alla manodopera, mentre si applica il 20% ai prodotti acquistati. Tuttavia, se il fornitore dei beni e dei servizi è unico, come quasi sempre avviene, tutto l'importo può essere assoggettato al 10%. In quest'ultimo caso, l'Agenzia delle Entrate precisa che "qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi".
Di seguito si allega esempio:
Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui: 
- per prestazione lavorativa 4.000 euro;
- costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.
Sui beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi ovvero: (10.000 - 6.000 = 4.000).
Sul valore residuale l’Iva si applica nella misura ordinaria del 20%
Per cui 8000 euro al 10% 2000 euro al 20%

mercoledì 29 agosto 2012

IL SASSO NELLA MINESTRA




In un condominio una donna ebbe la sorpresa di trovare sulla soglia di casa un amministratore condominiale piuttosto ben vestito che le chiese qualcosa da mangiare.

"Mi dispiace", ella rispose, "al momento non ho in casa niente".

"Non si preoccupi", replicò lo sconosciuto amabilmente. "Ho nella bisaccia un sasso per minestra; se mi darete il permesso di metterlo in una pentola di acqua bollente, preparerò la zuppa più deliziosa del mondo. Mi occorre una pentola molto grande, per favore".

La donna era incuriosita. Mise la pentola sul fuoco e andò a confidare il segreto del sasso per minestra a una vicina di casa.

Quando l' acqua cominciò a bollire, c' erano tutti i condomini, accorsi a vedere lo straniero e il suo sasso.

Egli depose il sasso nell' acqua, poi ne assaggiò un cucchiaino ed esclamò con aria beata: "Ah, che delizia! Mancano solo delle patate".

"Io ho delle patate in cucina", esclamò una consigliera di condominio.

Pochi minuti dopo era di ritorno con una grande quantità di patate tagliate a fette, che furono gettate nel pentolone.

Allora lo straniero assaggiò di nuovo il brodo.

"Eccellente", gridò. Poi però aggiunse con aria malinconica: "Se solo avessimo un po' di carne, diventerebbe uno squisito stufato".

Un' altra consigliera di condominio corse a casa per andare a prendere della carne, che l' uomo accettò con garbo e gettò nella pentola.

Al nuovo assaggio, egli alzò gli occhi al cielo e disse: "Ah, manca solo un po' di verdura e poi sarebbe perfetto, veramente perfetto!"

Una delle vicine corse a casa e tornò con un cesto pieno di carote e cipolle.

Dopo avere messo anche queste nella zuppa, lo straniero assaggiò di nuovo il miscuglio e dichiarò in tono imperioso: "Sale e salsa". "Eccoli", disse la padrona di casa. Poi un altro ordine: "Scodelle per tutti".

I condomini corsero a casa a prendere le scodelle. Qualcuno portò anche pane e frutta.

Poi si sedettero tutti a tavola, mentre lo straniero distribuiva grosse porzioni della sua incredibile zuppa. Tutti provavano una strana felicità, ridevano, chiacchieravano e gustavano il loro primo vero pasto in comune.

In mezzo all' allegria generale, l' amministratore di condominio scivolò fuori silenziosamente, lasciando il sasso miracoloso affinchè i residenti potessero usarlo tutte le volte che volevano per preparare la minestra più buona del mondo.

--ATTENZIONE NON E' NOSTRA MA CI E' PIACIUTA E VOLEVAMO CONDIVIDERLA--

lunedì 6 agosto 2012

PICCOLI PASSI

Ci siamo,
con un pò di calma in mezzo al solito trambusto siamo finalmente riusciti ad aprire un blog
MG SAS