Presidente Dott. Triola
Roberto Michele, Relatore Dott. Matera Lina
L'art. 1127 c.c. sottopone il
diritto di sopraelevazione del proprietario dell'ultimo piano dell'edificio a tre limiti, dei quali il primo (le
condizioni statiche) costituisce un divieto assoluto, cui è possibile ovviare soltanto se, con il consenso
di tutti i condomini, il proprietario sia autorizzato all'esecuzione delle opere di rafforzamento e di
consolidamento necessarie a rendere idoneo l'edificio a sopportare il peso della nuova costruzione,
mentre gli altri due (il pregiudizio delle linee architettoniche e la diminuzione di aria e di luce)
presuppongono l'opposizione facoltativa dei singoli condomini interessati.
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