lunedì 11 febbraio 2013

SCARICHI:Cassazione Civile, 03.01.2013, n. 64: Gli scarichi, sebbene posti in proprietà privata, sono parte comune se assolvono anche alla funzione di raccolta delle acque del condominio


Presidente Dott. Triola Roberto Michele, Relatore Dott. Petitti Stefano
In tema di condominio negli edifici le parti dell'edificio - muri e tetti (art. 1117 c.c., n. 1) - ovvero le opere ed i manufatti - fognature, canali di scarico e simili (art. 1117 c.c., n. 3) - deputati a preservare l'edificio condominiale dagli agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d'acqua, piovana o sotterranea, rientrano, per la loro funzione, fra le cose comuni, le spese per la cui conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive ai sensi della prima parte dell'art. 1123 cod. civ., e non rientrano, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri (art. 1123 c.c., commi 1 e 2) (Nel caso di specie i tratti di fognatura ricadenti nei giardini di proprietà di un condomino, pur essendo in via prioritaria destinati a raccogliere l'acqua meteorica e quella proveniente dai balconi dell'edificio condominiale, costituiscono parte della rete fognaria dell'edificio condominiale e che hanno pertanto una funzione di salvaguardia della statica del fabbricato condominiale. I detti tratti di fognatura, quindi, al pari dell'intero reticolo di tubazioni e fognature a servizio dell'edificio condominiale, rientrano tra le cose comuni, in relazione alle quali vigono le regole generali di ripartizione delle spese di manutenzione.)

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