Presidente Dott. Triola
Roberto Michele, Relatore Dott. Petitti Stefano
In tema di condominio
negli edifici le parti dell'edificio - muri e tetti (art. 1117 c.c., n. 1) -
ovvero le opere ed i manufatti -
fognature, canali di scarico e simili (art. 1117 c.c., n. 3) - deputati a
preservare l'edificio condominiale
dagli agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d'acqua, piovana o sotterranea, rientrano, per la loro
funzione, fra le cose comuni, le spese per la cui conservazione sono assoggettate alla
ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà
esclusive ai sensi della prima parte
dell'art. 1123 cod. civ., e non rientrano, per contro, fra quelle parti
suscettibili di destinazione al
servizio dei condomini in misura diversa ovvero al godimento di alcuni
condomini e non di altri (art.
1123 c.c., commi 1 e 2) (Nel caso di specie i
tratti di fognatura ricadenti nei giardini di proprietà di un condomino, pur essendo in via
prioritaria destinati a raccogliere l'acqua meteorica e quella proveniente dai
balconi dell'edificio
condominiale, costituiscono parte della rete fognaria dell'edificio
condominiale e che hanno pertanto una
funzione di salvaguardia della statica del fabbricato condominiale. I detti
tratti di fognatura, quindi, al
pari dell'intero reticolo di tubazioni e fognature a servizio dell'edificio condominiale, rientrano
tra le cose comuni, in relazione alle quali vigono le regole generali di ripartizione delle spese
di manutenzione.)
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