Presidente Dott. Triola
Roberto Michele, Relatore Dott. Migliucci Emilio
In tema di opposizione a
decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. per
la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il
condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale ma
solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima. Tale delibera infatti costituisce titolo di
credito del condominio e, di per sè, prova l'esistenza di tale credito e
legittima non solo la concessione
del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di
opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla
sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare
di approvazione della spesa
e di ripartizione del relativo onere.
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