Per ottenere la servitù
di passo carraio dal condominio è sufficiente citare in giudizio
l’amministratore di condominio.
Con la la sentenza n.
4399 del 20 marzo 2012, la Corte
di Cassazione ha ribaltando il verdetto della Corte
d’Appello di Milano, precisando quanto segue «la legittimazione passiva
dell'amministratore del condominio prevista dall'art. 1131 co. 2 c.c. per ogni
lite avente ad oggetto
interessi comuni dei condomini, senza distinzione tra azioni di accertamento ed azioni
costitutive o di condanna, ed in deroga, quindi, alla disciplina applicabile per le altre
ipotesi di pluralità di soggetti passivi e di litisconsorzio necessario, risponde all'esigenza di
rendere più agevole per i terzi la chiamata in giudizio del condominio». Infatti,
continua la Corte :
“ai sensi dell'art. 1131 secondo comma cod. civ., la legittimazione passiva
dell'amministratore del condominio a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente
con quella dei condomini, non incontra limiti e sussiste anche inordine alle azioni di
natura reale relative alle parti comuni dell'edificio, promosse contro il condominio da terzi o
anche dal singolo condomino; in tal caso, l'amministratore ha il solo obbligo, di mera
rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali, di riferire
all'assemblea, con la conseguenza che la sua presenza in giudizio esclude la necessità del
litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini”.
Fonte: Sentenza estratta da
Cassazione.net
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