mercoledì 13 febbraio 2013

SPESE CONDOMINIALI – RISCOSSIONE: Cassazione Civile, 12.11.2012, n. 19605: Non occorre la delibera assembleare per la costituzione in giudizio a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 63 dacc.


Presidente Dott. Triola Roberto Michele, Relatore Dott. Migliucci Emilio
Il giudizio promosso in opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per la riscossione dei contributi condominiali, rientra, ai sensi dell'art. 1130 c.c., n. 3 e dell'art. 3 disp. att. cod. civ., nelle attribuzioni dell'amministratore il quale in tale ipotesi è legittimato ad agire (art. 1131 c.c., comma 1) senza che sia necessaria l'autorizzazione dell'assemblea che invece è richiesta quando la controversia esorbita dalle sue attribuzioni.


ALL'ANTENNA TV. A SEGUITO DELLA RIFORMA

La nuova formulazione dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, in materia di mora nei pagamenti dei contributi condominiali, prevede, nei primi tre commi che: [I]. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
[II]. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
[III]. In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

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