Presidente Dott. Triola
Roberto Michele, Relatore Dott. Migliucci Emilio
Il giudizio promosso in
opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per la riscossione dei
contributi condominiali, rientra, ai sensi dell'art. 1130 c.c., n. 3 e
dell'art. 3 disp. att. cod. civ., nelle
attribuzioni dell'amministratore il quale in tale ipotesi è legittimato ad
agire (art. 1131 c.c., comma 1) senza che
sia necessaria l'autorizzazione dell'assemblea che invece è richiesta quando la controversia
esorbita dalle sue attribuzioni.
ALL'ANTENNA TV. A SEGUITO DELLA RIFORMA
La nuova formulazione dell'articolo
63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, in materia di mora nei pagamenti dei contributi
condominiali, prevede, nei primi tre commi che: [I]. Per la riscossione dei
contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di
autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante
opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo
interpellino i dati dei condomini morosi.
[II]. I creditori non possono agire
nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
[III]. In caso di mora nel pagamento
dei contributi che si sia protratta per un semestre l'amministratore può sospendere il
condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
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