Presidente Dott. Triola
Roberto Michele, Relatore Dott. Matera Lina
L'art. 1127 c.c., comma
2 che prevede il divieto di pregiudicare le condizioni statiche ha carattere innovativo rispetto al
corrispondente R.D.L. 15 gennaio 1934, n. 56, art. 12 ed inibisce al proprietario dell'ultimo
piano di soprelevare se le condizioni statiche in atto dell'edificio siano sfavorevoli e se,
pertanto, la soprelevazioni richieda opere di rafforzamento e di consolidamento delle strutture
essenziali.
Le condizioni statiche
dell'edificio, pertanto, rappresentano un ostacolo al sorgere ed all'esistenza stessa del diritto di
soprelevazione e non già l'oggetto di verificazione e di consolidamento per il futuro esercizio di tale
diritto.
Deve ulteriormente
precisarsi che il limite delle condizioni statiche si sostanzia nel potenziale pericolo per la
stabilità del fabbricato derivante dalla sopraelevazione. L'accertamento di
tale pericolo costituisce
oggetto di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di
legittimità se congruamente motivato.
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