martedì 5 febbraio 2013

Confermata la detrazione del 50% per i pannelli fotovoltaiciCOMULABILITA’


In una precedente risoluzione la n. 207/E del 2008 l'Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che l'installazione di pannelli fotovoltaici non potevano beneficiare contemporaneamente del sistema incentivante del Conto Energia e delle detrazioni del 36%. Ma la questione dei bonus fiscali per gli interventi di ristrutturazione è ritornata in auge, in quanto da più parti ci si è chiesti come gestire il periodo di transizione, tra il regime fiscale del 36% e quello del 50%. Su questo punto è intervenuta l'Agenzia delle Entrate che rispondendo ad un quesito posto dal portale Qualenergia.it, ha finalmente posto chiarezza a questo enigma interpretativo. Con questo parere emesso dell'Agenzia delle Entrate (Prot 2012/137364) viene confermato che l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica possono beneficiare della Mdetrazione fiscale del 36%, per un ammontare massimo di spesa di 48.000 euro. L'Agenzia fa finalmente chiarezza sulla possibilità per gli impianti fotovoltaici di accedere alla detrazioni fiscali Irpef: la risposta è positiva, escludendo però la cumulabilità con gli incentivi del Conto energia. 
Analizziamo nel dettaglio i punti cruciali della Circolare: premesso che i pannelli fotovoltaici hanno diritto alla classica detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizia si precisa che «limitatamente alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data in cui è in vigore del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 - Misure urgenti per la crescita del Paese) al 30 giugno 2013, la detrazione fiscale aumenta al 50%, fino al limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare». La circolare però fa una importante precisazione: 
il fotovoltaico non può, invece, beneficiare della detrazione del 55% sul risparmio energetico, in quanto l'articolo 1, comma 346, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, incentiva l'installazione di "pannelli solari" esclusivamente "per la produzione di acqua calda", non rientrando tra gli interventi di riqualificazione energetica. Confermata anche la non cumulabilità delle detrazioni previste dal decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze (di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico) del 19 febbraio 2007, con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico. 
Infine si precisa che l’agevolazione spetta ai proprietari degli immobili, ai titolari di diritti di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le spese, ma anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento di ristrutturazione.

BILITA’ CON IL CONTO ENERGIAFonte Agire - Agenzia Stampa Real Estate

http://www.mggestioniimmobiliari.com/amministrazione-storia/

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