martedì 19 febbraio 2013

Tutore del condominio interdetto delega un rappresentante in assemblea: solo il delegante può contestare i vizi


Nell’eventualità in cui il tutore di un condomino interdetto deleghi un rappresentante affinché intervenga in assemblea, unicamente il delegante e non un altro condomino può far valere i vizi della delega.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 2218/2013, depositata in data 30 gennaio. 
Nel caso esaminato un condomino conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il condominio proponendo opposizione a tre delibere assembleari e deducendone la nullità a causa della partecipazione alle relative assemblee di una condomina dichiarata interdetta.
Con sentenza del 2001 il Tribunale accoglieva la domanda attorea ma la pronuncia veniva ribaltata in Appello.
Avverso la sentenza di secondo grado il condomino proponeva ricorso per cassazione, lamentando come la Corte Partenopea avesse ritenuto provata la valida partecipazione dell’interdetta sebbene dai verbali non risultasse il nome della tutrice, né che quest’ultima fosse stata rappresentata per delega nelle assemblee in cui erano state adottate le delibere successivamente impugnate.
La Cassazione, nella sentenza in commento, evidenzia come la Corte territoriale abbia fondato la propria decisione sulla circostanza che la partecipazione della condomina a mezzo del delegato dal tutore fosse emersa da una valutazione ponderata di taluni profili contenutistici dei medesimi verbali unitamente ad altri documenti, quali le tre deleghe rilasciate dalla tutrice alla persona che era poi effettivamente intervenuta alle assemblee in questione. A tal proposito si è ricordato il consolidato principio - espresso dalla Suprema Corte con sent. 3634/1979 - secondo cui “il potere rappresentativo conferito dal condominio ad altro soggetto per la partecipazione all'assemblea condominiale, qualora riguardi affari di ordinaria amministrazione, può essere attribuito anche verbalmente, e la prova dell'esistenza, dell'oggetto e dei limiti del mandato, può essere acquisita con ogni mezzo”.
In merito alla constatazione concernente la ipotizzata non autenticità della sottoscrizione del delegante e la dubbia datazione, gli Ermellini dichiarano che la stessa non poteva essere dedotta dal condomino poiché, in assenza di norme peculiari, i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati dalle regole sul mandato, con la conseguenza che esclusivamente il condomino delegante ovvero quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a far valere i possibili vizi della delega o la carenza di potere di rappresentanza, e non anche gli altri condomini estranei al rapporto. Nello stesso senso si ricordano Cass. civ., nn. 8116/1999 e 12466/2004. 
Il ricorso in questione è stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione non essendo stata precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la Corte territoriale e non essendo stata colta la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Daniela Sibilio A cura di Agire - Agenzia Giornalistica Real Estate

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