sabato 16 febbraio 2013

Gli avvocati potranno esercitare le professione di amministratore ?

Il Consiglio Nazionale Forense ha dato ulteriore mostra di modernità, oltre a quelle numerose alle quali ci siamo abituati negli ultimi tempi.
Così, in luogo di diffondere una banale circolare, ha risposto alle FAQ (Frequently Asked Questions, letteralmente le "domande poste frequentemente”) che non si sarebbe detto potere essere affluite numerose e pregnanti già nell’ultima decade di gennaio ed intorno all’applicazione della recentissima riforma forense.
Al punto 32 delle dette FAQ l’intervistato si è posto la seguente domanda:
l’esercizio della professione forense è compatibile con la professione di amministratore di condominio ?
Riportiamo la risposta, alla quale nessuno potrà negare il pregio della chiarezza:
R: No, in quanto costituisce altra attività di lavoro autonomo, svolta necessariamente in modo continuativo o professionale. Tale circostanza risulta confermata, altresì, dalla nuova disciplina in materia di professioni regolamentate (L. n. 4/2013) che conferisce dignità e professionalità alle categorie dei professionisti senz’albo. Sebbene non vengano meno i requisiti di autonomia ed indipendenza, che hanno sinora consentito di considerare compatibile l’attività di amministratore di condominio con l’esercizio della professione, la riforma ha innovato profondamente la disciplina vigente, escludendo che l’avvocato possa esercitare «qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta continuamente o professionalmente», con eccezioni indicate in via tassativa - quali attività di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale - ovvero con l’iscrizione nell’albo dei commercialisti ed esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti, nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro (ad. 18, comma primo lett. a).
Essendo noto a tutti quanto sia frequente che un avvocato accetti la nomina quale amministratore di condominio, appare davvero utile comunicare la presa di posizione dell’Ufficio del Consiglio Nazionale Forense, così come appare del tutto necessario ricordare che non è la prima volta che la questione si pone e che non sarebbe la prima volta neppure per rilevare che dopo iniziali perplessità l’esercizio della professione di amministratore sia stato ammesso anche per gli avvocati.
È opportuno quindi attendere gli indispensabili chiarimenti, che potranno pervenire ad una radicale rivisitazione del problema (non impensabile, ove si pensi che la riforma forense probabilmente aveva di vista altro genere di attività e non quella di amministratore), od anche essere di più limitato respiro, ad esempio consentendo l’accettazione di incarichi purché in numero molto esiguo.
Per certo, la risposta alla “domanda più frequente” è servita per verificare in concreto (attraverso l’enorme quantità di e.mail subito pervenute) quanto siano numerosi gli avvocati che accettano la nomina quale amministratore di condominio.
Il problema è grande, quindi, così come grande è la confusione che rischia di ingenerarsi.
Ovviamente, occorrerà attendere che siano emanati provvedimenti giurisdizionali e che le decisioni del giudice competente faccia chiarezza.
Intanto, appare opportuno evidenziare che la legge n.4, sulle professioni non organizzate in albi o collegi, sembra dovere incidere sul problema.
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Si sottolinea che la legge 4/2013 è successiva ratione temporis rispetto alla Riforma forense e quindi in grado è di comportarne valida modifica.
La riforma forense reca il n. 247 del 31 dicembre 2012, mentre ora ci si occupa della legge posteriore, n. 4 del 2013.
La nuova normativa dispone:
“Ai professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale”.
Quindi, sarebbe consentito a chi possa dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale e quindi a chi siano iscritto all’albo degli Avvocati di diventare uno dei professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, delle legge 4 del 2013.
La legge successiva, quindi, potrebbe rendere possibile quanto la legge approvata pochi giorni prima avrebbe vietato, secondo interpretazione peraltro tutta quanta da verificare.
Anche nel caso di specie insorge un ginepraio del quale nessuno può sentire il bisogno e che (ove non sia immediatamente dipanato) potrà lasciare quali vittime sul terreno non soltanto alcuni professionisti ma anche la certezza del diritto.
Eugenio Antonio Correale

Roma, 15 febbraio 2013


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