mercoledì 27 febbraio 2013

NUOVO D.P.R. SUGLI IMPIANTI TERMICI

Approvato in data 15 febbraio u.s. il D.P.R. che attua in via definitiva la Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico. In particolare, vengono stabilite norme e tempistiche per l’esercizio, il controllo, l’ispezione e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale, il raffrescamento estivo e la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari. Vengono anche fissati i requisiti delle figure e degli organismi che possono occuparsi delle ispezioni, i limiti per i valori delle temperature ambiente valori massimi della media ponderata sia in inverno che in estate), gli obblighi per l’amministratore di condominio e per il proprietario unico.
I controlli vanno effettuati da personale (o ditte) specializzate e riconosciute ai sensi del DM 37/2008 e secondo le istruzioni del produttore l’impianto. Questi controlli hanno tempistiche variabili sulla base della tipologia e della potenza dell’impianto e con il nuovo D.P.R. risultano meno severi.
Vi è anche una specifica sulle ispezioni, volte a garantire l’efficienza energetica degli impianti e il lodo corretto dimensionamento e le operazioni devono essere eseguite da soggetti autorizzati, necessariamente diversi da quelli coinvolti nella progettazione, installazione e manutenzione degli impianti termici, al fine di rispettare l’assoluta indipendenza e imparzialità nell’attività ispettiva.
Infine, il D.P.R. stabilisce anche gli obblighi per l’amministratore di condominio e per il proprietario unico di più unità immobiliari. Entrambi dovranno esporre una tabella che riporti l’indicazione del periodo di accensione e orario di attivazione giornaliera, le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto e il codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma.

tratto da anaci notizie italia

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