si allega risoluzione 1/e dell' Agenzia delle Entrate in merito alla numerazione delle fatture
RISOLUZIONE N. 1/E
Roma,
10 gennaio 2013
In
base all’articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633 – come modificato dall’articolo 1, comma 325, lettera d), della legge 24 dicembre
2012, n. 228 – per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013,
la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo
univoco”.
Posto
che, nella nuova formulazione, l’articolo 21 non prevede più la numerazione
“in ordine progressivo per anno solare”, è stato chiesto da più parti
di chiarire cosa si debba intendere per numero progressivo che identifichi la
fattura in modo univoco.
La
modifica normativa in questione si è resa necessaria al fine di recepire nell’ ordinamento nazionale la nuova disciplina comunitaria in materia di
fatturazione recata dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre
2006, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13
luglio 2010. La
Commissione europea aveva, infatti, rilevato che la normativa
italiana, imponendo ai soggetti passivi di ricominciare ogni anno una
nuova serie di numeri sequenziali, introduceva un ulteriore adempimento a carico
dei soggetti passivi non richiesto dall’articolo 226 della citata direttiva. Tanto
premesso, si precisa che è compatibile con l’identificazione univoca
prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di Direzione
Centrale Normativa 2 numerazione
progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se
del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.
Conseguentemente,
a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una
numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente
per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione
dell’attività stessa.
Questa
tipologia di numerazione progressiva è, di per sé, idonea ad identificare
in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del numero
di volta in volta attribuito al documento fiscale. La
numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero
successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso
la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione in
modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1. Peraltro,
qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare
il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione
univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla
contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del
citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura.
Ad
esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, si ritengono
ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno
di ciascun anno solare:
Fatt.
n. 1
Fatt.
n. 2
…
Fatt.
n. 1/2013 (oppure n. 2013/1)
Fatt.
n. 2/2013 (oppure n. 2013/2)
…
***
3
Le
Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL
DIRETTORE CENTRALE
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