Presidente Dott. Rovelli
Luigi Antonio, Relatore Dott. Migliucci Emilio
La L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41
"sexies", nel testo introdotto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18, il quale
prescrive che nelle nuove costruzioni devono essere riservati appositi spazi
per il parcheggio, pone un
vincolo pubblicistico di destinazione che non può subire deroga negli atti
privati di disposizione degli
spazi stessi. Ciò non esclude, tuttavia, la negoziabilità separata delle aree
di parcheggio, con l'unico
limite della permanenza del vincolo reale di destinazione. Tale principio è rimasto immutato anche
dopo l'entrata in vigore della L. 28 febbraio 1985, n. 47, il cui art. 26 u.c., nello stabilire che gli
spazi di cui all'art. 18 cit. costituiscono pertinenze delle costruzioni (artt.
817, NI 818, 819 cod. civ.), non ha portata
innovativa, ma interpretativa della precedente disposizione
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