venerdì 8 febbraio 2013

POSTI AUTO – LEGGE TOGNOLI : Cassazione Civile, 09.11.2012, n. 19531: La L. 1150/1942, art. 41 "sexies" non esclude la negoziabilità separata delle aree di parcheggio, con l'unico limite della permanenza del vincolo reale di destinazione


Presidente Dott. Rovelli Luigi Antonio, Relatore Dott. Migliucci Emilio

La L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 "sexies", nel testo introdotto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18, il quale prescrive che nelle nuove costruzioni devono essere riservati appositi spazi per il parcheggio, pone un vincolo pubblicistico di destinazione che non può subire deroga negli atti privati di disposizione degli spazi stessi. Ciò non esclude, tuttavia, la negoziabilità separata delle aree di parcheggio, con l'unico limite della permanenza del vincolo reale di destinazione. Tale principio è rimasto immutato anche dopo l'entrata in vigore della L. 28 febbraio 1985, n. 47, il cui art. 26 u.c., nello stabilire che gli spazi di cui all'art. 18 cit. costituiscono pertinenze delle costruzioni (artt. 817, NI 818, 819 cod. civ.), non ha portata innovativa, ma interpretativa della precedente disposizione

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