Non sussistono gli
estremi atti ad integrare il delitto di interferenze illecite nella vita
privata (art. 615 bis c.p.) nel caso in
cui un soggetto effettui riprese dell'area condominiale destinata a parcheggio
e del relativo ingresso,
trattandosi di luoghi destinati all'uso di un numero indeterminato di persone
e, pertanto, esclusi dalla
tutela di cui all'art. 615 bis c.p., la quale concerne, sia che si tratti di "domicilio",
di "privata dimora" o "appartenenze di essi", una particolare
relazione del soggetto con l'ambiente in cui egli
vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla
sua presenza.
A SEGUITO DELLA RIFORMA
Alcuni Tribunali avevano
ritenuto che non rientrasse nei poteri dell'assemblea la delibera in materia di videosorveglianza.
Ogni dubbio è stato risolto dalla "Riforma" del Condominio la quale
all'articolo 1122 ter (Impianti di
videosorveglianza sulle parti comuni) ha previsto che: "Le deliberazioni concernenti l’installazione
sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di
esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo
1136" (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio)
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