giovedì 14 febbraio 2013

VIDEOSORVEGLIANZA: Cassazione Civile, 03.01.2013, n. 71: La telecamera che per sicurezza riprende area condominiale non viola l'art. 615bis codice penale (interferenze illecite nella vita privata)


Non sussistono gli estremi atti ad integrare il delitto di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell'area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all'uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all'art. 615 bis c.p., la quale concerne, sia che si tratti di "domicilio", di "privata dimora" o "appartenenze di essi", una particolare relazione del soggetto con l'ambiente in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza.

A SEGUITO DELLA RIFORMA

Alcuni Tribunali avevano ritenuto che non rientrasse nei poteri dell'assemblea la delibera in materia di videosorveglianza. Ogni dubbio è stato risolto dalla "Riforma" del Condominio la quale all'articolo 1122 ter (Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni) ha previsto che: "Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136" (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio)


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