sabato 16 febbraio 2013

Furto dai ponteggi: esclusa la responsabilità del condominio in presenza della delibera condominiale sfavorevole all’allarme


Con sentenza 28 gennaio 2013, n. 1890, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un proprietario che conveniva in giudizio sia l’impresa appaltatrice di lavori condominiali che il condominio chiedendone la condanna al pagamento di L. 30.200.000 a titolo di risarcimento dei danni derivanti per furto consumato da persone introdottesi nell’abitazione avvalendosi dei ponteggi esterni collocati sulla facciata dell’immobile dall’impresa appaltatrice.
La possibilità di chiamare a rispondere, per il danno patito, non solo l’impresa realizzatrice dei ponteggi ma anche il condominio per un duplice titolo: “sia quale custode del fabbricato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia per culpa in vigilando od in eligendo, allorché risulti che abbia omesso di sorvegliare l'operato dell'impresa appaltatrice, ovvero ne abbia scelta una manifestamente inadeguata per l'esecuzione dell'opera” era stata sottolineata, tra le altre, dalla terza sezione della Cassazione Civile con sentenza 17 marzo 2009, n. 6435.
In particolare, il condominio che non intenda subire una richiesta di danni per furti, in occasione dei lavori di ristrutturazione dello stabile, deve verificare che l’impresa esecutrice adotti tutte le precauzioni necessarie per evitare un uso anomalo delle impalcature. Inoltre, il condominio per scongiurare situazioni di pericolo e probabile danno deve adottare in proprio tutti gli accorgimenti indispensabili, come ad esempio installare un antifurto nell’impalcatura.
Nel caso in esame la domanda del ricorrente veniva accolta in primo grado dalla Pretura di Milano e successivamente riformata dalla Corte d’Appello.
In terzo grado, La Cassazione, in linea con il Tribunale di Milano, ha respinto definitivamente il ricorso precisando che non sussiste la prova della “pericolosità” del ponteggio, nonché il possesso, da parte dello stesso, di caratteristiche idonee a facilitare “l’intrusione di malintenzionati nell’appartamento dell’attore all’ottavo piano”. In sentenza si evidenzia, infine, come lo stesso ricorrente abbia partecipato ed aderito “espressamente alla delibera con la quale il condominio … malgrado la sollecitazione dell’impresa … decise di non installare l’impianto antifurto” a causa del suo costo considerevole, ed abbia omesso qualsiasi cautela atta a scongiurare o quantomeno a rendere difficoltosa l’opera di possibili ladri. Francesco Cisternino
a cura di Agire - Agenzia Giornalistica Real Estate

2 commenti:

  1. Ai mè il furto con accesso dai ponteggi o trabattelli e molto diffuso secondo me e necessario se non obbligatorio l installazione dell allarme quando si eseguono lavori di tinteggiatura o rifacimento facciate.

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  2. Purtroppo per questione di costi questa voce viene sempre eliminata oggi più che mai

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