Con sentenza 28 gennaio 2013, n.
1890, la Suprema
Corte ha respinto il ricorso di un proprietario che conveniva in giudizio sia
l’impresa appaltatrice di lavori condominiali che il condominio chiedendone la condanna al pagamento
di L. 30.200.000 a
titolo di risarcimento dei danni derivanti per furto consumato da
persone introdottesi nell’abitazione avvalendosi dei ponteggi esterni collocati sulla facciata
dell’immobile dall’impresa appaltatrice.
La possibilità di chiamare a
rispondere, per il danno patito, non solo l’impresa realizzatrice dei ponteggi ma anche il condominio per
un duplice titolo: “sia quale custode del fabbricato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia per culpa in
vigilando od in eligendo, allorché risulti che abbia omesso di sorvegliare l'operato dell'impresa
appaltatrice, ovvero ne abbia scelta una manifestamente inadeguata per l'esecuzione dell'opera”
era stata sottolineata, tra le altre, dalla terza sezione della Cassazione Civile con sentenza 17
marzo 2009, n. 6435.
In particolare, il condominio che
non intenda subire una richiesta di danni per furti, in occasione dei lavori di ristrutturazione dello
stabile, deve verificare che l’impresa esecutrice adotti tutte le precauzioni necessarie per evitare
un uso anomalo delle impalcature. Inoltre, il condominio per scongiurare situazioni di pericolo e
probabile danno deve adottare in proprio tutti gli accorgimenti indispensabili, come ad esempio
installare un antifurto nell’impalcatura.
Nel caso in esame la domanda del
ricorrente veniva accolta in primo grado dalla Pretura di Milano e successivamente riformata dalla
Corte d’Appello.
In terzo grado, La Cassazione , in linea
con il Tribunale di Milano, ha respinto definitivamente il ricorso precisando che non sussiste
la prova della “pericolosità” del ponteggio, nonché il possesso, da parte dello stesso, di
caratteristiche idonee a facilitare “l’intrusione di malintenzionati nell’appartamento dell’attore
all’ottavo piano”. In sentenza si evidenzia, infine, come lo stesso ricorrente abbia partecipato ed
aderito “espressamente alla delibera con la quale il condominio … malgrado la sollecitazione
dell’impresa … decise di non installare l’impianto antifurto” a causa del suo costo considerevole, ed abbia
omesso qualsiasi cautela atta a scongiurare o quantomeno a rendere difficoltosa l’opera di
possibili ladri. Francesco Cisternino
a cura di Agire - Agenzia Giornalistica
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Ai mè il furto con accesso dai ponteggi o trabattelli e molto diffuso secondo me e necessario se non obbligatorio l installazione dell allarme quando si eseguono lavori di tinteggiatura o rifacimento facciate.
RispondiEliminaPurtroppo per questione di costi questa voce viene sempre eliminata oggi più che mai
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