Le deliberazioni
condominiali vanno interpretate secondo i criteri ermeneutici previsti
dall'art. 1362 cod. civ. e segg. ed il
relativo compito è assegnato al giudice del merito; poichè tale valutazione costituisce
apprezzamento di fatto, è insindacabile in sede di legittimità, purchè sorretto
da congrua motivazione immune da
vizi logici e giuridici
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