Partirà il 17 giugno
2013 la riforma del condominio, che prevede anche importanti
novità anche per le energie rinnovabili. E' stata
infatti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17
dicembre 2012 la legge n. 220 dell'11/12/2012
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici, che
introduce modifiche al codice civile nella disciplina dei
condomini. La legge entrerà in vigore solo a giugno del 2013, per
permettere di prepararsi alle modifiche e alla loro
corretta applicazione. Vediamo nel dettaglio le novità nel
campo delle rinnovabili e dell'efficienza.
In base all'art. 5 della
legge, sarà possibile, con l'approvazione
dell'assemblea condominiale a maggioranza degli
intervenuti e con almeno la metà del valore dell'edificio,
consentire le innovazioni delle cose comuni aventi come
oggetto "le opere e gli interventi previsti per eliminare
le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo
energetico degli edifici e per realizzare parcheggi
destinati a servizio delle unità immobiliari o
dell'edificio, nonché per la produzione di energia mediante
l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o
comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi
che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o
personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea
superficie comune." Altra importante novità è introdotta
dall'art. 7. Viene infatti consentita la possibilità di
"installare impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul
lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune
e sulle parti di proprietà individuale
dell'interessato. Qualora si rendano necessarie modificazioni delle
parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione
all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità
di esecuzione degli interventi.
L'assemblea può
prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma
dell'articolo 1136, adeguate modalità alternative di
esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della
sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini
dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma,
provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del
lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando
le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento
di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con
la medesima maggioranza, può altresì subordinare
l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di
idonea garanzia per i danni eventuali.
Fabio Tognetti www.greenreport.it
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