Con la la sentenza n. 4399 del 20
marzo 2012, la Corte
di Cassazione ha ribaltando il verdetto della Corte d’Appello di Milano,
precisando quanto segue «la legittimazione passiva dell'amministratore del
condominio prevista dall'art. 1131 co. 2 c.c. per ogni lite avente ad oggetto
interessi comuni dei condomini, senza distinzione tra azioni di accertamento ed
azioni costitutive o di condanna, ed in deroga, quindi, alla disciplina applicabile
per le altre ipotesi di pluralità di soggetti passivi e di litisconsorzio
necessario, risponde all'esigenza di rendere più agevole per i terzi la
chiamata in giudizio del condominio». Infatti, continua la Corte : “ai sensi dell'art.
1131 secondo comma cod. civ., la legittimazione passiva dell'amministratore del
condominio a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei
condomini, non incontra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura
reale relative alle parti comuni dell'edificio, promosse contro il condominio
da terzi o anche dal singolo condomino; in tal caso, l'amministratore ha il
solo obbligo, di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri
rappresentativi processuali, di riferire all'assemblea, con la conseguenza che
la sua presenza in giudizio esclude la necessità del litisconsorzio nei
confronti di tutti i condomini”.
Fonte:
Sentenza estratta da Cassazione.net
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