martedì 22 gennaio 2013

Per ottenere la servitù di passo carraio dal condominio è sufficiente citare in giudizio l’amministratore di condominio


Con la la sentenza n. 4399 del 20 marzo 2012, la Corte di Cassazione ha ribaltando il verdetto della Corte d’Appello di Milano, precisando quanto segue «la legittimazione passiva dell'amministratore del condominio prevista dall'art. 1131 co. 2 c.c. per ogni lite avente ad oggetto interessi comuni dei condomini, senza distinzione tra azioni di accertamento ed azioni costitutive o di condanna, ed in deroga, quindi, alla disciplina applicabile per le altre ipotesi di pluralità di soggetti passivi e di litisconsorzio necessario, risponde all'esigenza di rendere più agevole per i terzi la chiamata in giudizio del condominio». Infatti, continua la Corte: “ai sensi dell'art. 1131 secondo comma cod. civ., la legittimazione passiva dell'amministratore del condominio a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei condomini, non incontra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura reale relative alle parti comuni dell'edificio, promosse contro il condominio da terzi o anche dal singolo condomino; in tal caso, l'amministratore ha il solo obbligo, di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali, di riferire all'assemblea, con la conseguenza che la sua presenza in giudizio esclude la necessità del litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini”.

Fonte: Sentenza estratta da Cassazione.net

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