Per supercondominio
s'intende la fattispecie legale che si riferisce ad una pluralità di edifici,
costituiti o meno in distinti condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione
condominiale, legati tra loro dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi
comuni (quali il viale d'accesso, le zone verdi, l'impianto di illuminazione,
la guardiola del portiere, il servizio di portierato, eccetera) in rapporto di accessorietà
con fabbricati.
CON LA RIFORMA
E' stato introdotto
l'articolo 1117 bis il quale prevede che "Le disposizioni del presente
capo (che disciplina, appunto, il condominio -ndr-) si applicano, in quanto
compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero
più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi
dell’articolo 1117.
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