Le scale, essendo
elementi strutturali necessari alla edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere
al tetto e al terrazzo di copertura, conservano la qualità di parti comuni, così come indicato nell'art.
1117 cod. civ., anche relativamente ai condomini proprietari di negozi con accesso dalla strada, in
assenza di titolo contrario, poichè anche tali condomini ne fruiscono quanto meno in ordine alla
conservazione e manutenzione della copertura dell'edificio.
D'altra parte l'applicazione dei
criteri di cui all'art. 1124 cod. civ., tenendo conto dell'altezza del piano, rappresenta un correttivo
all'integrale applicazione dell'art. 1123 cod. civ. ed è diretto a tutelare proprio i proprietari dei
piani inferiori in funzione della diversa utilizzazione.
Nessun commento:
Posta un commento