giovedì 24 gennaio 2013

Cassazione Civile, 05.12.2012, n. 21886: Le scale appartengono anche a coloro che non se ne servono


Le scale, essendo elementi strutturali necessari alla edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, conservano la qualità di parti comuni, così come indicato nell'art. 1117 cod. civ., anche relativamente ai condomini proprietari di negozi con accesso dalla strada, in assenza di titolo contrario, poichè anche tali condomini ne fruiscono quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell'edificio.
D'altra parte l'applicazione dei criteri di cui all'art. 1124 cod. civ., tenendo conto dell'altezza del piano, rappresenta un correttivo all'integrale applicazione dell'art. 1123 cod. civ. ed è diretto a tutelare proprio i proprietari dei piani inferiori in funzione della diversa utilizzazione.

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