Ai fini della
costituzione di un supercondominio, non è necessaria nè la manifestazione di
volontà dell'originario
costruttore, nè quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di
ciascun condominio, essendo sufficiente che
i singoli edifici, abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell'ambito
di applicazione dell'art. 1117 cod. civ.;
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