martedì 29 gennaio 2013

Cassazione Civile, 14.11.2012, n. 19939: Il Supercondomino si costituisce di fatto senza bisogno di alcuna dichiarazione di volontà


Ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria nè la manifestazione di volontà dell'originario costruttore, nè quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente che i singoli edifici, abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 cod. civ.;

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