Tra sei mesi, martedì 18 giugno
2013, il condominio avrà una facciata nuova. Ma anche
all'interno ci saranno qua e là ritocchi importanti. Tra mille
polemiche, approvata in fretta ma dopo undici anni di
discussione, la riforma del condominio (legge 220 dell'11 dicembre 2012) è stata finalmente pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 293
del 17 dicembre. Atto formale di grande
importanza sostanziale, perché decorrono da
«dopo la pubblicazione» i sei mesi previsti per l'entrata in
vigore delle nuove norme , che in sostanza vanno a riscrivere
gran parte della parte del Codice civile dedicata al condominio, dall'articolo 1118 al 1139, più le disposizioni di
attuazione del Codice civile
(dall'articolo 61 al nuovo 71
quater) e alcune disposizioni sparse nelle leggi speciali.
Il curriculum dell'amministratore
In realtà, è già dall'approvazione
definitiva in commissione Giustizia del Senato che l'alveare condominiale ha cominciato a
ronzare: tutti sono consapevoli che qualsiasi decisione
presa oggi, che contrasti pesantemente con le norme
in arrivo, rischia di essere contestata e ribaltata dal 18
giugno 2013, se ancora inattuata. La novità sono moltissime
ma soprattutto l'amministratore condominiale, la
cui figura è stata ridisegnata quanto a responsabilità,
doveri e requisiti, a suscitare il maggior interesse. Ora
dovrà possedere i requisiti di "onorabilità"
(godimento dei diritti civili e niente condanne per delitti contro
pubblica amministrazione, fede pubblica e
patrimonio), non aver subito protesti cambiari, avere il
diploma di scuola secondaria, aver frequentato un
corso di formazione iniziale e aggiornarsi
periodicamente. Purtroppo per chi amministra il proprio condominio
bastano i soli requisiti di onorabilità; e per chi lo ha
fatto (anche professionalmente) per almeno un
anno nel periodo dal 17 giugno 2011 al 17 giugno 2013, è
richiesta, oltre all'onorabilità, solo la formazione
periodica. La perdita dei requisiti di onorabilità provocherà
la cessazione dall'incarico dell'amministratore.
Saverio Fossati www.ilsole24ore.com
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