Al supercondominio si
applicano, in toto, le norme sul condominio, anzichè quella sulla comunione.
In particolare al
supercondominio si applicano le disposizioni dettate dall'art. 1136 c.c. in
tema di convocazione,
costituzione e formazione e calcolo della maggiorante, fermo restando che all'assemblea del
supercondominio hanno diritto di partecipare (e quindi soggetti legittimati
sono) tutti i singoli condomini sempre che l'eventuale regolamento non
disponga diversamente.
CON LA RIFORMA
E' stato introdotto
l'articolo 1117 bis il quale prevede che "Le disposizioni del presente
capo (che disciplina, appunto il
condomino -ndr-) si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui
più unità immobiliari o più
edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo
1117.
Per quanto attiene
l'assemblea, in special modo, l'articolo 67 delle disposizioni di attuazione
del codice civile prevede
che "Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i
partecipanti sono complessivamente più di
sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136,
quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la
gestione ordinaria delle parti
comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può
chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora
alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante,
l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già
nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed
il ricorso all'autorità
giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o,
in mancanza, a tutti i condomini.
Ogni limite o condizione al potere
di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e
comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le
decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii. L'amministratore
riferisce in assemblea."
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