martedì 22 gennaio 2013

Può essere allontanato da casa lo stalker che ha commesso atti persecutori, emulativi e vessatori ai danni dei condomini.



Il Gip del tribunale di Milano ha disposto che la misura cautelare personale è l’unico strumento utile a far cessare lo stalking su cui si sta investigando. È quanto scritto dall’ ordinanza 12019/12, emessa dal Tribunale di Milano, che ha emesso la misura ex articolo 282 bis c.p.p. in quanto sussistono le esigenze cautelari, dal momento che senza l’ allontanamento la presunta stalker continuerebbe a terrorizzare i condomini. Il vero elemento di novità della sentenza è costituito dall’ adozione, nei confronti della stolker, della misura cautelare prevista ex art. 282bis (allontanamento dalla casa famigliare), allo scopo di allontanarla dai luoghi solitamente frequentati dalle sue vittime. Il Gip ha ritenuto la suddetta misura la più idonea a garantire la sicurezza e l’incolumità delle parti offese, vista non solo la sistematicità con cui erano e continuavano ad essere posti in essere i comportamenti vessatori, le aggressioni e le minacce e la loro crescente gravità, ma anche lo stato di salute in cui verteva l’autore del reato. Il giudice non ha potuto, inoltre, non tener conto del fatto che i condomini erano stati costretti a modificare le loro abitudini di vita per non imbattersi,uscendo di casa o rientrandovi, nella molestatrice. Secondo il Gip, infatti, solo disponendo la misura di cui all’art. 282bis c.p.p., le condotte moleste, poste in essere dalla donna nella propria abitazione ma anche nella parti comuni dell’edifico, di notte come di giorno, possono cessare. Il Gip ha, invece, ritenuto di non dover applicare l’art. 283 c.p.p., a cui, dopo l’introduzione dell’art. 282-bis, ad opera dell’art. 1 l. 152/2001, si tende ad attribuire una portata applicativa più ristretta. La Corte di Cassazione ne ha, infatti, escluso l’applicazione al fine di vietare all’ indagato di accedere in alcuni edifici specifici (Cass. 9 marzo 2010, n. 19565).La misura prevista ex art. 282-bis c.p.p. avrebbe, secondo il Gip una portata applicativa ben più ampia, potendo trovare applicazione non solo in relazione a reati diversi da quelli commessi sia in ambito famigliare che all’interno dell’abitazione domestica, ma anche per tutelare persone non coabitanti nella stessa casa (Cass. pen, sez. VI, 15 aprile 2010, n. 17788; Cass. pen., sez. VI, 04/02/2008, n. 25607).

Sentenza tratta da Cassazione.net  Commento a cura di Maria Barletta- redazione Agire.tv


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