Le delibere
dell'assemblea generale del supercondominio hanno efficacia diretta ed
immediata nei confronti dei singoli condomini
degli edifici che ne fanno parte, senza necessità di passare attraverso le delibere di ciascuna
assemblea condominiale.
CON LA RIFORMA
Nei casi di cui all'articolo
1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve
designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio
rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la
nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria
nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati
non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su
ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati,previa diffida a provvedervi entro
un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si
riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.
Ogni limite o condizione al potere
di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e
comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le
decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii. L'amministratore
riferisce in assemblea.
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