martedì 30 luglio 2013

Infiltrazioni. Paga il locatore per le macchie di umidità derivanti da parti comuni?

In un caso analizzato dal Tribunale di Catania (sentenza 1742, del 06-05-2013), il conduttore viveva in una casa in cui le pareti di si bagnavano d’acqua quando piove causa una infiltrazione proveniente dalla copertura dell’edificio condominiale. La conduttrice, decide di sospendere il pagamento dei canoni di locazione.
La decisione in rassegna ci consente di affrontare anche il rapporto intercorrente tra la responsabilità e il danno cagionato da cose in custodia, che si fonda su una relazione intercorrente tra l’attività del custode e la cosa danneggiata. Il custode è colui che ha l'effettivo potere sulla cosa, ovvero il proprietario, ma anche il semplice possessore o anche il detentore della cosa. Il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia è la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa che comporti il potere-dovere di intervenire sulla cosa. Quindi, sotto l’aspetto prettamente tecnico-giuridico va precisato che la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia, stabilita dall'art. 2051 c.c., si fonda sulla relazione intercorrente tra lo stesso e la cosa dannosa. La responsabilità risiede nel mancato intervento che si concretizza in un comportamento omissivo da cui può scaturire il danno. Nella fattispecie in tema di ripartizione dell'onere della prova, al condomino spetta provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il condominio, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno - che può essere anche il comportamento del danneggiato - che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità. Concludendo, l’unico limite che si può avanzare è che la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il danno sia provocato dal dinamismo connaturale alla cosa stessa, ancorché quest'ultima si sia inserita in un processo dannoso provocato da agenti esterni. È comunque onere del danneggiato provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, anche limitatamente alla circostanza che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione del bene.
I giudici catanesi, accertato la causa del danno, dichiarano responsabile il condominio e non al locatore risarcire al conduttore i danni delle macchie di umidità in casa, perche le infiltrazioni d’acqua sono la causa della cattiva manutenzione delle parti comuni dell’edificio (nel caso di specie il tetto condominiale) e il proprietario dell’immobile non è chiamato a tenere l’inquilino indenne se la causa del danno deriva da una negligenza diretta del condominio.





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