venerdì 19 luglio 2013

IL NUOVO D.P.R. 75/2013, IN VIGORE DAL 12 LUGLIO, FISSA I REQUISITI PER I CERTIFICATORI ENERGETICI

 In vigore dal 12 luglio il D.P.R. 75/2013 che stabilisce i criteri di accreditamento dei certificatori energetici degli edifici per garantire la loro qualificazione e la loro indipendenza: la finalità è assicurare personale specializzato nelle attività di certificazione energetica e la loro assoluta indipendenza e imparzialità nello svolgimento del proprio ruolo. In particolare, i soggetti abilitati alla certificazione (e quindi certificati) sono:
 i tecnici professionisti che operano nel settore dell'impiantistica e dell'edilizia (architetti, ingegneri, geometri, periti industriali);
 gli enti pubblici e gli organismi operanti in ambito energetico ed edilizio, nel campo dell’ingegneria civile e impiantistica e che occupano nel loro organico un tecnico o un gruppo di tecnici abilitati;
 tutti gli organismi (sia pubblici che privati) specializzati nelle attività di ispezione nei campi dell’ingegneria civile, delle costruzioni edili, dell’impiantistica e che risultano accreditati presso l’organismo nazionale di accreditamento (o ente parificato in ambito europeo);
 le ESCO, società per i servizi energetici.
In sintesi, quindi, qualsiasi tecnico abilitato alla certificazione, deve possedere specifici requisiti professionali oltre che formativi per l’ottenimento dell’abilitazione allo svolgimento di questa attività: diploma nel settore tecnologico (edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica) o laurea, nonché l’iscrizione all'Ordine professionale di riferimento. A completamento delle proprie competenze, il tecnico abilitato dovrà seguire anche dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, autorizzati dal Ministero dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture, dell’Ambiente (minimo 64 ore), con relativo superamento dell’esame finale.




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