In vigore dal 12 luglio il
D.P.R. 75/2013 che stabilisce i criteri di accreditamento dei certificatori
energetici degli edifici per garantire la loro qualificazione e la loro
indipendenza: la finalità è assicurare personale specializzato nelle attività
di certificazione energetica e la loro assoluta indipendenza e imparzialità
nello svolgimento del proprio ruolo. In particolare, i soggetti abilitati alla certificazione
(e quindi certificati) sono:
i tecnici professionisti che operano nel settore
dell'impiantistica e dell'edilizia (architetti, ingegneri, geometri, periti
industriali);
gli enti pubblici e gli organismi operanti in ambito energetico
ed edilizio, nel campo dell’ingegneria civile e impiantistica e che occupano
nel loro organico un tecnico o un gruppo di tecnici abilitati;
tutti gli organismi (sia pubblici che privati) specializzati
nelle attività di ispezione nei campi dell’ingegneria civile, delle costruzioni
edili, dell’impiantistica e che risultano accreditati presso l’organismo
nazionale di accreditamento (o ente parificato in ambito europeo);
le ESCO, società per i servizi energetici.
In sintesi, quindi, qualsiasi tecnico abilitato alla
certificazione, deve possedere specifici requisiti professionali oltre che
formativi per l’ottenimento dell’abilitazione allo svolgimento di questa
attività: diploma nel settore tecnologico (edilizia, elettrotecnica, meccanica,
termotecnica) o laurea, nonché l’iscrizione all'Ordine professionale di
riferimento. A completamento delle proprie competenze, il tecnico abilitato
dovrà seguire anche dei corsi di formazione per la certificazione energetica
degli edifici, autorizzati dal Ministero dello Sviluppo economico, delle
Infrastrutture, dell’Ambiente (minimo 64 ore), con relativo superamento
dell’esame finale.
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