E’ il notaio a rispondere perché il suo comportamento costituisce
colpa contrattuale per inadempimento.
Infatti, la
Cassazione con sentenza n. 15305 del 19 giugno 2013, ha stabilito che
l’opera professionale del notaio non si riduce al mero compito di accertamento
della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell’atto, ma si
estende alle attività preparatorie e successive, affinché sia assicurata la
serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico
perseguito dalle parti. Quindi ha ritenuto fondata il ricorso, affermando che
il notaio, quand’anche sia stato esonerato dalle visure, - essendo comunque
tenuto all’esecuzione del contratto di prestazione d’opera professionale
secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all’art. 1176, comma 2,
c.c. e della buona fede - qualora, come nel caso di specie, non osserva tali
obblighi risponde ex contractu per inadempimento della obbligazione di
prestazione di opera intellettuale.
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