lunedì 22 luglio 2013

ACQUISTANO UNA CASA E SCOPRONO DOPO DI AVERE UN’IPOTECA

E’ il notaio a rispondere perché il suo comportamento costituisce colpa contrattuale per inadempimento.
Infatti, la Cassazione con sentenza n. 15305 del 19 giugno 2013, ha stabilito che l’opera professionale del notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell’atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive, affinché sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito dalle parti. Quindi ha ritenuto fondata il ricorso, affermando che il notaio, quand’anche sia stato esonerato dalle visure, - essendo comunque tenuto all’esecuzione del contratto di prestazione d’opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. e della buona fede - qualora, come nel caso di specie, non osserva tali obblighi risponde ex contractu per inadempimento della obbligazione di prestazione di opera intellettuale.




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