venerdì 14 febbraio 2014

Contrordine si possono accettare i contanti per pagare gli affitti

TUTTO ANNULLATO

il dipartimento del Tesoro fa marcia indietro sull'obbligo di pagare con assegno e bonifico il canone degli affitti abitativi. Il contante può essere usato senza rischiare sanzioni fino a 999,99 euro

A introdurre il divieto di usare il contante per le locazioni abitative – per qualsiasi importo – è lstata a legge di stabilità (legge 147/2013, articolo 1, comma 50). 
La nuova norma era entrata in vigore il 1° gennaio 2014, ma ora il dipartimento del tesoro inverte la rotta e cancella l'obbligo in via interpretativa.
 Il chiarimento del dipartimento del Tesoro permette di pagare in contanti gli affitti abitativi fino a 999,99 euro  "sanando" anche la situazione di quei proprietari che hanno ricevuto il canone in denaro a partire dal 1° gennaio 2014. Nessun problema neppure per le locazioni dei box auto e di tutti gli immobili non residenziali, che non erano toccati dalla "stretta" contenuta nella legge di stabilità.

martedì 11 febbraio 2014

art 1130bis nuova norma condominio

1. Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L'assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
2. L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo.

lunedì 4 novembre 2013

CONTI CORRENTI CONDOMINIALI: IMPOSTA DI BOLLO DI 100 EURO

Gian Luca Ballabio e Ivan Meo
ottobre 2013

Come si applica questo "balzello"?
Grande interesse ha recentemente suscitato la questione dell'applicazione dell'imposta di bollo che viene applicata sui "conti correnti condominiali" divenuti recentemente obbligatori con l'entrata in vigore della riforma del condominio (Legge 220/2012). Tale nuovo intervento normativo ha sollevato una problematica anche di natura economica: quanto costerà, in definitiva, il conto corrente condominiale? Preliminarmente è necessario fare una precisazione: secondo l'Agenzia delle Entrate se il conto corrente è intestato ad una persona fisica l'imposta è pari a 34,20 euro l'anno; se invece è intestato ad una ad una società l'importo applicato è fisso nella misura di 100 euro l'anno.

Pratiche scorrette o cattiva interpretazione?
L'amministrazione finanziaria, dunque assimila il "conto corrente condominiale" ad un rapporto di "conto corrente aziendale", con la conseguenza che i condomini pagano imposte di bollo maggiori rispetto a quelle delle persone fisiche. Ma c'è di più. Il disconoscimento della qualifica di persona fisica al condominio consente anche al sistema bancario di applicare commissioni sullo scoperto di conto corrente che invece non dovrebbero essere applicate. Entrambe le condotte sono palesemente illegittime in quanto la giurisprudenza costante da sempre considera i condomìni qualificabili giuridicamente "consumatori" equiparandoli pienamente alle persone fisiche (Cass., n. 10086/2001; Trib. Arezzo 14.2.2012; Trib. Bologna n. 2539/2000).

Il quesito.
Vista la difformità di trattamento, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare (atto n. 5-01163), in data 16 ottobre 2013, l'Agenzia delle Entrate ha dato una interpretazione totalmente contraria a quella della giurisprudenza e cioè che: "l'imposta di bollo sui c/c bancari condominiali è di 100 euro, dato che gli intestatari non vengono qualificati come "persona fisica". I condomini, quindi, possono essere equiparati a persone giuridiche, nonostante la giurisprudenza di legittimità si sia espressa in senso contrario (Cfr. Cassazione 9148/2008 e 16920/2009)". Per tali motivi l'Agenzia delle Entrate conclude precisando che "l'imposta di bollo da applicare agli estratti conto e ad altri documenti inviati dalle banche e i relativi conti correnti intestati ai condomini ammonta a 100 euro l'anno in quanto il condominio intestatario del conto corrente è un "soggetto diverso da persona fisica".

La questione merita un approfondimento.
La questione, però, non è archiviata. Lo stesso MEF afferma che la questione dovrà comunque essere oggetto di ulteriori approfondimenti. Anche Pietro Membri, Presidente nazionale ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari e Condominiali) interviene sulla vicenda affermando che "si tratta di un problema che ANACI ha sollevato nei confronti dell'Associazione Bancaria Italiana ben prima della recente introduzione dell'obbligatorietà del conto corrente condominiale". "La nostra Associazione", prosegue Membri, "si è rivolta ad ABI sperando di trovare una "sponda" perché riteniamo tali condotte gravemente lesive dei diritti dei condomini. Ci siamo rivolti ad ABI perché il disconoscimento della qualificazione di "consumatore" al condominio comporta anche altre rilevantissime conseguenze economiche negative per la collettività. 
Infatti, il comma 6 dell'art. 4 del decreto CICR n. 644 del 30 giugno 2012 prevede, per gli sconfinamenti di conto corrente un trattamento di maggiore tutela nei confronti dei soggetti qualificabili "consumatori", un trattamento però che viene costantemente disapplicato dal sistema bancario sulla base dello stesso disconoscimento giuridico della qualifica di consumatore al condominio. Anche su questa vicenda della "commissione di istruttoria veloce" ABI ha ritenuto inspiegabilmente di non aprirsi al confronto costringendoci ad avviare una interlocuzione con le associazioni dei consumatori che sono state investite proprio in queste settimane di questa scottante questione".


mercoledì 30 ottobre 2013

Proroga detrazioni per interventi di riqualificazione energetica: D.d.l. Stabilità 2014


Il D.d.l. sulla Legge di Stabilità 2014, all'art. 6, comma 7, lett. a) e b) prevede l'ulteriore proroga delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica (D.L. n. 63/2013, c.d. "Decreto Energia").
In particolare, la proroga è riconosciuta nella misura del:
  • 65 per cento per le spese sostenute nel periodo 6 giugno 2013 - 31 dicembre 2014 (anziché 31 dicembre 2013);
  • 50 per cento per le spese sostenute dall'1 gennaio al 31 dicembre 2015. Relativamente agli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio la detrazione spetta nella misura del 65 per cento con riferimento alle spese sostenute nel periodo 6 giugno 2013 - 30 giugno 2015 (anziché 30 giugno 2014) e del 50 per cento per le spese sostenute dall'1 luglio 2015 al 30 giugno 2016.

    http://www.mggestioniimmobiliari.com/

venerdì 25 ottobre 2013

ACCORDO ANACI E CONSUMATORI PER LA CONCILIAZIONE DELLE LITI CONDOMINIALI

Parte ufficialmente la conciliazione nel condominio per le controversie tra amministratori di condominio e condomini.
È stato, infatti, sottoscritto il Regolamento per la conciliazione paritetica tra Anaci
(Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari) e otto associazioni
nazionali dei consumatori (Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Cittadinanzattiva,
Federconsumatori, Movimento consumatori, Unione nazionale consumatori, Movimento
difesa del cittadino, Centro tutela consumatori e utenti).
Il progetto s’inserisce a pieno titolo tra gli strumenti di tutela previsti dalla legge n. 4/2013,
nel quale è previsto che le associazioni professionali “promuovono forme di garanzia a
tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino
consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano
rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, nonché ottenere informazioni
relative all'attività professionale”.



venerdì 30 agosto 2013

PRESENTATO A MILANO IL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO CON IMPORTANTI NOVITÀ

 È stato presentato in giunta dall’Assessore all’Urbanistica ed Edilizia privata, il nuovo Regolamento Edilizio per la città di Milano con importanti novità. Analizziamole in breve.
Gli interventi di riqualificazione energetica saranno premiati con un bonus di edificabilità pari al 15% della superficie già edificata senza limiti temporali; anche per gli edifici di rilevanza storico-artistica sottoposti ad interventi di efficientamento energetico, verrà posta particolare attenzione. È previsto un piano di collaudo della staticità, da allegare al fascicolo fabbricato, con cadenze temporali che vanno dai 30 anni dalla data del primo collaudo e successivamente ogni 15 anni.
Vengono rivisitate le superfici minime da garantirsi per gli alloggi, pari ad almeno 28 mq, per le camere ad un posto letto (8 mq) e a due posti letto (12 mq) e per i bagni, per i quali unico vincolo è che riescano ad ospitare tutti gli apparecchi sanitari necessari.
Si è puntato anche al riuso e reimpiego come residenza di tutti i locali seminterrati, con quota non inferiore ad un metro dal piano stradale, purché vengano garantiti i requisiti igienico-sanitari. Nuovi provvedimenti anche per le aree dismesse e gli immobili abbandonati per i quali il proprietario verrà intimato a realizzare interventi di ripristino, recupero e messa in sicurezza; in caso contrario, l’Amministrazione interverrà in via sostitutiva applicando una sanzione, addebitandone il costo e destinando l’immobile ad un uso pubblico. Dal punto di vista amministrativo, infine, verranno dati maggiori oneri allo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) attraverso una gestione unitaria dei procedimenti edilizi con la finalità di semplificare le procedure.


giovedì 29 agosto 2013

DAL 15 LUGLIO SCORSO, PARTITI GLI INCENTIVI DEL CONTO TERMICO

Con il D.M. 28 dicembre 2012 operativo dallo scorso 15 luglio, si è previsto uno stanziamento di circa 900 milioni di euro annui (di cui 700 per privati ed imprese e 200 per amministrazioni pubbliche), il cosiddetto Conto Termico, che permetterà di coprire il 40% della spesa sostenuta per gli interventi di conversione degli impianti, spalmabile in un arco di tempo compreso fra 2 e 5 anni. Il bonus, che ricordiamo non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali (vedi ad es. quella del 55% rimborsabile in 10 anni), varia sulla base della tipologia dell’intervento, della potenza dell’impianto e della zona climatica.
Per poter usufruire del Conto Termico, cioè delle agevolazioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per gli interventi di efficientamento energetico di piccole dimensioni, il GSE ha previsto delle regole:
 entro 60 giorni dall’ultimazione dei lavori, va trasmessa al GSE la domanda compilata su apposito modulo;

 la domanda dovrà essere corredata del documento d’identità del soggetto responsabile, della specifica relativa alla tipologia di intervento eseguito e dell’entità della spesa sostenuta;
 in caso di più interventi agevolabili, la domanda dovrà comunque essere unica.
Il GSE, dopo aver analizzato i dati inseriti, istruisce la pratica e, in caso di esito positivo, eroga l’incentivo tramite bonifico bancario rateizzato (unica rata se la spesa non supera i 600 euro). In caso di esito negativo, il soggetto richiedente ha 30 giorni di tempo per integrare la documentazione richiesta.
Le agevolazioni del Conto Termico prevedono una differenziazione fra gli interventi di riqualificazione energetica di immobili esistenti dotati di impianti di climatizzazione e gli interventi sugli impianti per la produzione di energia termica da fonte rinnovabile. Relativamente a questa seconda tipologia di agevolazione, ricordiamo che già dal 9 giugno scorso è possibile ottenere l’incentivo del Conto Energia Rinnovabili Termiche: il soggetto responsabile dell’intervento, cioè chi ha materialmente sostenuto le spese, dovrà iscriversi ai Registri del Conto Termico per via esclusivamente telematica mediante il Portaltermico, sul sito internet del GSE (Gestore Servizi Energetici).