La situazione è la seguente: all’ingresso
del condominio, per accedere al portone comune, è
presente un gradino alto circa 20 cm . Uno dei condomini,
riconosciuto invalido all’80%, purtroppo non è in grado di
salire e scendere il gradino e più volte è caduto proprio
in questo punto. Chiede dunque all’Assemblea
condominiale il permesso di modificarlo, così da poter entrare
ed uscire dall’edificio senza preoccupazioni ed in modo più
agevole. La modifica viene negata dall’Assemblea per non
deturpare l’estetica del condominio, che, viene
specificato dal richiedente, non possiede caratteristiche storiche o
di particolare pregio. La persona in difficoltà domanda allora
se è possibile risolvere il problema in modo
legale, imponendo il lavoro anche ai condòmini contrari, e, in
caso di opere, chiede anche se ha diritto a qualche agevolazione fiscale.
Normativa sulle barriere
architettoniche in condominio
Le opere mirate al superamento delle
barriere architettoniche sono soggette a deliberazione condominiale. Il legislatore, per favorirne la realizzazione, ne ha abbassato il quorum per l’approvazione
ed in caso di delibera la spesa dell’intervento su
parti comuni viene ripartita in base ai millesimi di
proprietà, così come previsto dal Codice Civile. In tal
caso la spesa ricadrebbe anche su coloro che hanno espresso
parere negativo.
Fortunatamente l’art.2 della
Legge 13 del 9 gennaio 1989 tutela il disabile in situazioni di
completo disinteresse da parte del condominio. L'articolo
citato prevede che, qualora il condominio rifiuti di
assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta
per iscritto, tale deliberazione, il disabile possa
installare, a proprie spese, servoscala o strutture mobili e
facilmente rimovibili. La ratio della legge è permettere ai
disabili di accedere a qualsiasi edificio per svolgere
tutte le funzioni proprie della loro vita cercando di
eliminare qualsiasi genere di discriminazione. Infatti la
possibilità di accesso allo stabile da parte di chiunque travalica il
diritto di proprietà.
D’altro canto la legge si interseca
anche con la normativa sul condominio e pertanto sulle
parti comuni viene consentito un intervento limitato
(strutture mobili o facilmente rimovibili), in modo da non ledere il diritto di proprietà degli altri condomini, che
è sancito dalla Costituzione.
A causa dell’accollamento totale delle
spese da parte del disabile, talvolta l’articolo citato
non viene sfruttato come si spererebbe. Infatti, nonostante la possibilità di
accedere ad agevolazioni fiscali e ad un’aliquota
IVA ridotta, può capitare che qualcuno sia costretto
a rinunciare all’intervento proprio per ragioni
di carattere economico. Questi casi rendono purtroppo la
legge insufficiente.
Soluzione del caso specifico
presentatosi in condominio
In virtù delle considerazioni fatte,
nella situazione in esame, dopo aver avuto parere
negativo dall’Assemblea condominiale, ritengo sia facoltà
della persona invalida intervenire accollandosi tutte le spese. E’ tuttavia necessario, per rispettare la legge,
che la modifica apportata sia una struttura
mobile o facilmente rimovibile.
Bisogna dunque fare attenzione a non
modificare irreversibilmente il gradino
esistente. Meglio invece applicarvi una struttura di
carattere più temporaneo, come ad esempio una rampa in legno ben
ancorata o qualsiasi altra struttura idonea. Per capire
quale sia la soluzione migliore bisognerebbe vedere la
situazione nello specifico.
Detrazioni fiscali per l'eliminazione delle barriere architettoniche in condominio L’intervento in esame può usufruire
della detrazione fiscale per le ristrutturazioni
edilizie (il 50% per intenderci). Infatti questa
detrazione fa rientrare nelle opere agevolabili anche quelle
mirate all’abbattimento delle barriere architettoniche. L’unica
condizione è che l’intervento risulti conforme alle
prescrizioni tecniche previste dalla legge. Ciò significa
che l’eventuale rampa in legno (o altra struttura che un
tecnico competente sarà in grado di suggerire) dovrà rispettare
tutti i requisiti per essere utilizzata da un disabile. Una volta effettuato l’intervento, per accedere alla detrazione fiscale
bisognerà pagare la fattura con apposito bonifico bancario (da
richiedere allo sportello della banca) e successivamente
conservare la fattura e la ricevuta di pagamento, oltre che eventuali permessi comunali o comunicazione ASL quando necessari.
I documenti relativi ai
pagamenti (fattura e ricevuta del bonifico) dovranno poi
essere consegnati al commercialista, che
provvederà a tutti gli adempimenti per la detrazione
fiscale in sede di dichiarazione dei redditi. Successivamente
i documenti andranno riconsegnati al
proprietario in modo da averli a disposizione, insieme
agli altri, ed esibirli in occasione di eventuali controlli dell’Agenzia
delle Entrate.
Arch. Sara Martinelli www.lavorincasa.it
visita il nostro sito: www.mggestioniimmobiliari.com