Il principio espresso è il seguente: La clausola
contrattuale contenuta nel regolamento di condominio e negli atti di
compravendita delle singole unità immobiliari, con cui si vieta di apportare
modifiche che possano contrastare in modo visibile con l’estetica del complesso
condominiale, da origine a servitù prediali reciproche, consistenti
nell’assoggettare al peso della immodificabilità tutti i piani o le porzioni di
piano in proprietà esclusiva, a vantaggio di tutte le altre unità immobiliari.
I diritti scaturenti da tale servitù possono essere fatti valere in giudizio
non solo dall’amministratore, ma da ciascun condomino.
Il motivo di tale decisione deriva dal fatto che l’impegno di non
apportare modifiche alle proprie unità abitative, contenuto in regolamenti di
natura contrattuale, è riportato nei singoli rogiti d’acquisto poi ritualmente
trascritti, dando origine a una servitù prediale reciproca, consistente
nell’assoggettare al peso della immodificabilità tutti i piani o le porzioni di
piano in proprietà esclusiva, a vantaggio di tutte le altre unità immobiliari.
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