lunedì 4 novembre 2013

CONTI CORRENTI CONDOMINIALI: IMPOSTA DI BOLLO DI 100 EURO

Gian Luca Ballabio e Ivan Meo
ottobre 2013

Come si applica questo "balzello"?
Grande interesse ha recentemente suscitato la questione dell'applicazione dell'imposta di bollo che viene applicata sui "conti correnti condominiali" divenuti recentemente obbligatori con l'entrata in vigore della riforma del condominio (Legge 220/2012). Tale nuovo intervento normativo ha sollevato una problematica anche di natura economica: quanto costerà, in definitiva, il conto corrente condominiale? Preliminarmente è necessario fare una precisazione: secondo l'Agenzia delle Entrate se il conto corrente è intestato ad una persona fisica l'imposta è pari a 34,20 euro l'anno; se invece è intestato ad una ad una società l'importo applicato è fisso nella misura di 100 euro l'anno.

Pratiche scorrette o cattiva interpretazione?
L'amministrazione finanziaria, dunque assimila il "conto corrente condominiale" ad un rapporto di "conto corrente aziendale", con la conseguenza che i condomini pagano imposte di bollo maggiori rispetto a quelle delle persone fisiche. Ma c'è di più. Il disconoscimento della qualifica di persona fisica al condominio consente anche al sistema bancario di applicare commissioni sullo scoperto di conto corrente che invece non dovrebbero essere applicate. Entrambe le condotte sono palesemente illegittime in quanto la giurisprudenza costante da sempre considera i condomìni qualificabili giuridicamente "consumatori" equiparandoli pienamente alle persone fisiche (Cass., n. 10086/2001; Trib. Arezzo 14.2.2012; Trib. Bologna n. 2539/2000).

Il quesito.
Vista la difformità di trattamento, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare (atto n. 5-01163), in data 16 ottobre 2013, l'Agenzia delle Entrate ha dato una interpretazione totalmente contraria a quella della giurisprudenza e cioè che: "l'imposta di bollo sui c/c bancari condominiali è di 100 euro, dato che gli intestatari non vengono qualificati come "persona fisica". I condomini, quindi, possono essere equiparati a persone giuridiche, nonostante la giurisprudenza di legittimità si sia espressa in senso contrario (Cfr. Cassazione 9148/2008 e 16920/2009)". Per tali motivi l'Agenzia delle Entrate conclude precisando che "l'imposta di bollo da applicare agli estratti conto e ad altri documenti inviati dalle banche e i relativi conti correnti intestati ai condomini ammonta a 100 euro l'anno in quanto il condominio intestatario del conto corrente è un "soggetto diverso da persona fisica".

La questione merita un approfondimento.
La questione, però, non è archiviata. Lo stesso MEF afferma che la questione dovrà comunque essere oggetto di ulteriori approfondimenti. Anche Pietro Membri, Presidente nazionale ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari e Condominiali) interviene sulla vicenda affermando che "si tratta di un problema che ANACI ha sollevato nei confronti dell'Associazione Bancaria Italiana ben prima della recente introduzione dell'obbligatorietà del conto corrente condominiale". "La nostra Associazione", prosegue Membri, "si è rivolta ad ABI sperando di trovare una "sponda" perché riteniamo tali condotte gravemente lesive dei diritti dei condomini. Ci siamo rivolti ad ABI perché il disconoscimento della qualificazione di "consumatore" al condominio comporta anche altre rilevantissime conseguenze economiche negative per la collettività. 
Infatti, il comma 6 dell'art. 4 del decreto CICR n. 644 del 30 giugno 2012 prevede, per gli sconfinamenti di conto corrente un trattamento di maggiore tutela nei confronti dei soggetti qualificabili "consumatori", un trattamento però che viene costantemente disapplicato dal sistema bancario sulla base dello stesso disconoscimento giuridico della qualifica di consumatore al condominio. Anche su questa vicenda della "commissione di istruttoria veloce" ABI ha ritenuto inspiegabilmente di non aprirsi al confronto costringendoci ad avviare una interlocuzione con le associazioni dei consumatori che sono state investite proprio in queste settimane di questa scottante questione".


mercoledì 30 ottobre 2013

Proroga detrazioni per interventi di riqualificazione energetica: D.d.l. Stabilità 2014


Il D.d.l. sulla Legge di Stabilità 2014, all'art. 6, comma 7, lett. a) e b) prevede l'ulteriore proroga delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica (D.L. n. 63/2013, c.d. "Decreto Energia").
In particolare, la proroga è riconosciuta nella misura del:
  • 65 per cento per le spese sostenute nel periodo 6 giugno 2013 - 31 dicembre 2014 (anziché 31 dicembre 2013);
  • 50 per cento per le spese sostenute dall'1 gennaio al 31 dicembre 2015. Relativamente agli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio la detrazione spetta nella misura del 65 per cento con riferimento alle spese sostenute nel periodo 6 giugno 2013 - 30 giugno 2015 (anziché 30 giugno 2014) e del 50 per cento per le spese sostenute dall'1 luglio 2015 al 30 giugno 2016.

    http://www.mggestioniimmobiliari.com/

venerdì 25 ottobre 2013

ACCORDO ANACI E CONSUMATORI PER LA CONCILIAZIONE DELLE LITI CONDOMINIALI

Parte ufficialmente la conciliazione nel condominio per le controversie tra amministratori di condominio e condomini.
È stato, infatti, sottoscritto il Regolamento per la conciliazione paritetica tra Anaci
(Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari) e otto associazioni
nazionali dei consumatori (Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Cittadinanzattiva,
Federconsumatori, Movimento consumatori, Unione nazionale consumatori, Movimento
difesa del cittadino, Centro tutela consumatori e utenti).
Il progetto s’inserisce a pieno titolo tra gli strumenti di tutela previsti dalla legge n. 4/2013,
nel quale è previsto che le associazioni professionali “promuovono forme di garanzia a
tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino
consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano
rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, nonché ottenere informazioni
relative all'attività professionale”.



venerdì 30 agosto 2013

PRESENTATO A MILANO IL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO CON IMPORTANTI NOVITÀ

 È stato presentato in giunta dall’Assessore all’Urbanistica ed Edilizia privata, il nuovo Regolamento Edilizio per la città di Milano con importanti novità. Analizziamole in breve.
Gli interventi di riqualificazione energetica saranno premiati con un bonus di edificabilità pari al 15% della superficie già edificata senza limiti temporali; anche per gli edifici di rilevanza storico-artistica sottoposti ad interventi di efficientamento energetico, verrà posta particolare attenzione. È previsto un piano di collaudo della staticità, da allegare al fascicolo fabbricato, con cadenze temporali che vanno dai 30 anni dalla data del primo collaudo e successivamente ogni 15 anni.
Vengono rivisitate le superfici minime da garantirsi per gli alloggi, pari ad almeno 28 mq, per le camere ad un posto letto (8 mq) e a due posti letto (12 mq) e per i bagni, per i quali unico vincolo è che riescano ad ospitare tutti gli apparecchi sanitari necessari.
Si è puntato anche al riuso e reimpiego come residenza di tutti i locali seminterrati, con quota non inferiore ad un metro dal piano stradale, purché vengano garantiti i requisiti igienico-sanitari. Nuovi provvedimenti anche per le aree dismesse e gli immobili abbandonati per i quali il proprietario verrà intimato a realizzare interventi di ripristino, recupero e messa in sicurezza; in caso contrario, l’Amministrazione interverrà in via sostitutiva applicando una sanzione, addebitandone il costo e destinando l’immobile ad un uso pubblico. Dal punto di vista amministrativo, infine, verranno dati maggiori oneri allo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) attraverso una gestione unitaria dei procedimenti edilizi con la finalità di semplificare le procedure.


giovedì 29 agosto 2013

DAL 15 LUGLIO SCORSO, PARTITI GLI INCENTIVI DEL CONTO TERMICO

Con il D.M. 28 dicembre 2012 operativo dallo scorso 15 luglio, si è previsto uno stanziamento di circa 900 milioni di euro annui (di cui 700 per privati ed imprese e 200 per amministrazioni pubbliche), il cosiddetto Conto Termico, che permetterà di coprire il 40% della spesa sostenuta per gli interventi di conversione degli impianti, spalmabile in un arco di tempo compreso fra 2 e 5 anni. Il bonus, che ricordiamo non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali (vedi ad es. quella del 55% rimborsabile in 10 anni), varia sulla base della tipologia dell’intervento, della potenza dell’impianto e della zona climatica.
Per poter usufruire del Conto Termico, cioè delle agevolazioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per gli interventi di efficientamento energetico di piccole dimensioni, il GSE ha previsto delle regole:
 entro 60 giorni dall’ultimazione dei lavori, va trasmessa al GSE la domanda compilata su apposito modulo;

 la domanda dovrà essere corredata del documento d’identità del soggetto responsabile, della specifica relativa alla tipologia di intervento eseguito e dell’entità della spesa sostenuta;
 in caso di più interventi agevolabili, la domanda dovrà comunque essere unica.
Il GSE, dopo aver analizzato i dati inseriti, istruisce la pratica e, in caso di esito positivo, eroga l’incentivo tramite bonifico bancario rateizzato (unica rata se la spesa non supera i 600 euro). In caso di esito negativo, il soggetto richiedente ha 30 giorni di tempo per integrare la documentazione richiesta.
Le agevolazioni del Conto Termico prevedono una differenziazione fra gli interventi di riqualificazione energetica di immobili esistenti dotati di impianti di climatizzazione e gli interventi sugli impianti per la produzione di energia termica da fonte rinnovabile. Relativamente a questa seconda tipologia di agevolazione, ricordiamo che già dal 9 giugno scorso è possibile ottenere l’incentivo del Conto Energia Rinnovabili Termiche: il soggetto responsabile dell’intervento, cioè chi ha materialmente sostenuto le spese, dovrà iscriversi ai Registri del Conto Termico per via esclusivamente telematica mediante il Portaltermico, sul sito internet del GSE (Gestore Servizi Energetici).


mercoledì 28 agosto 2013

OBBLIGO DI SCARICO FUMI SUL TETTO PER GLI IMPIANTI INSTALLATI DOPO IL 31 AGOSTO

Il Disegno di Legge di conversione del D.L. 63/2013 relativo all’efficienza energetica, ha introdotto un nuovo articolo, il 17-bis, che sostituisce il comma 9 dell'art. 5 del D.P.R. 412/1993 relativo agli scarichi degli impianti termici negli edifici. In base al nuovo articolo, gli impianti termici di nuova installazione (a partire dal 31 agosto p.v.), devono obbligatoriamente collegarsi a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione che abbiano sbocco sopra il tetto dell’edificio, alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
Con l’obbligo di scarico dei fumi derivanti da combustione sul tetto dell’edificio, gran parte degli immobili saranno tenuti all’installazione di canne fumarie collettive ramificate. Già il Decreto Crescita bis aveva riscritto l’art. 5 del D.P.R. 412/1993 ed in particolare il comma 9 relativo all’obbligo di sbocco sul tetto per gli impianti termici siti nei condomini. Con la revisione, l’obbligo è diventato generale e si è allargato anche alle nuove installazioni di impianti termici (anche se al servizio delle singole unità immobiliari; alle ristrutturazioni di impianti termici centralizzati; alle ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio; alle trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali; agli impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.
Tuttavia il D.L. indica anche i casi per i quali le disposizioni possono essere derogate:
 in caso di interventi di riqualificazione energetica dell’impianto termico, o in caso di mera sostituzione dei generatori di calore individuali comunque installati precedentemente alla data del 31 agosto 2013, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata, e che prevede l’adozione di generatori di calore a gas a condensazione o che, per i valori di emissioni dei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante;
 in caso di installazione di impianti termici in edifici storici sottoposti a legislazione nazionale o regionale vincolante;
 in caso di impossibilità tecnica dello sbocco per la canna fumaria a tetto, purchè certificata dal tecnico abilitato.




martedì 27 agosto 2013

L’ASSICURAZIONE SUGLI IMMOBILI IN CASO DI CALAMITÀ NATURALI, POTREBBE DIVENTARE OBBLIGATORIA

È in fase di studio da parte del governo nazionale, la possibilità di rendere obbligatoria l’assicurazione sui fabbricati in caso di calamità naturali, senza che questo comporti, però, eccessivi oneri per il privato. La proposta è che la polizza sia resa obbligatoria, a carico dei cittadini, magari con il contributo delle stesse ditte costruttrici all’atto della vendita dell’immobile e, comunque, con la partecipazione dello Stato attraverso una defiscalizzazione dei premi. Premi che potrebbero risultare troppo alti nelle zone con alto rischio calamitoso e troppo basso nelle altre; anche questo punto è allo studio del governo per far sì che non si verifichi il rischio di stipula delle polizze soltanto nelle aree a basso rischio.
È importante ricordare che la polizza contro i terremoti e le altre calamità era già stata prevista dal governo Monti, in occasione della riforma della Protezione Civile (D.L. 59/2012), ma non fu mai convertita in legge in quanto, in Parlamento, si intervenne per abolire l’art. 2 che prevedeva un regolamento di attuazione della polizza assicurativa per gli immobili privati su base volontaria al fine di “garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione”.



lunedì 26 agosto 2013

PARCHEGGI IN CONDOMINIO. CON IL “DECRETO DEL FARE” RIAPRE LA STRADA DELLA LIBERA TRASFERIBILITA’ DEL VINCOLO PERTINENZIALE

All’interno del c.d. Decreto Fare, vi è una norma che modifica la legge n. 122 del 1989, c.d. legge Tognoli, ampliando l'ambito di applicazione della disposizione, introdotta dal decreto-legge n. 5 del 2012, convertito dalla legge n. 35 del 2012, che consentirà il trasferimento dei parcheggi pertinenziali, costruiti ai sensi della medesima legge n. 122 del 1989, chiarendo che il trasferimento può riguardare anche il solo vincolo pertinenziale. Con questa nuova norma introdotta il trasferimento della proprietà dei parcheggi pertinenziali, realizzati dai proprietari degli appartamenti che compongono l’edificio condominiale, da una unità immobiliare a un’altra, sempre però all’interno della stessa città, potrà riguardare anche il solo vincolo pertinenziale.
In buona sostanza si introduce la possibilità di scindere la proprietà del parcheggio pertinenziale dal vincolo pertinenziale stesso. Questo è quanto prevede la norma che modifica in tal senso l’articolo 9 della legge 122/1989 in materia di parcheggi: la disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di trasferimento del solo vincolo di pertinenzialità dei parcheggi realizzati ai sensi del comma 1 .
Effetti pratici. Con questa nuova norma la commerciabilità dei parcheggi pertinenziali realizzati su aree private si applica anche in caso di trasferimento del solo vincolo di pertinenzialità. L’ odierna legge disciplina i casi in cui il proprietario del l’unità immobiliare, a cui favore è stato originariamente costituito il vincolo pertinenziale relativo al parcheggio, sia proprietario anche di altra unità immobiliare ubicata nel medesimo comune e intenda traslare il vincolo a favor e di quest’ultima. Praticamente da oggi sarà possibile spostare il vincolo pertinenziale senza procedere all’alienazione del parcheggio visto che il proprietario delle due unità immobiliari interessate è lo stesso. La ricaduta pratica della modifica e le possibilità commerciali che ne derivano da questa nuova norma dipenderanno solo volontà dei proprietari di utilizzare questa opportunità prevista del legislatore. Ovviamente il valore commerciale di un immobile è strettamente collegato alla esistenza o meno anche di un posto macchina. Sicuramente la norma potrebbe agevolare la vendita solo in determinati casi, ma il “posto-macchina” rimarrà sempre ambito soprattutto nelle città in cui vi è una alta densità abitativa.




martedì 30 luglio 2013

Infiltrazioni. Paga il locatore per le macchie di umidità derivanti da parti comuni?

In un caso analizzato dal Tribunale di Catania (sentenza 1742, del 06-05-2013), il conduttore viveva in una casa in cui le pareti di si bagnavano d’acqua quando piove causa una infiltrazione proveniente dalla copertura dell’edificio condominiale. La conduttrice, decide di sospendere il pagamento dei canoni di locazione.
La decisione in rassegna ci consente di affrontare anche il rapporto intercorrente tra la responsabilità e il danno cagionato da cose in custodia, che si fonda su una relazione intercorrente tra l’attività del custode e la cosa danneggiata. Il custode è colui che ha l'effettivo potere sulla cosa, ovvero il proprietario, ma anche il semplice possessore o anche il detentore della cosa. Il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia è la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa che comporti il potere-dovere di intervenire sulla cosa. Quindi, sotto l’aspetto prettamente tecnico-giuridico va precisato che la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia, stabilita dall'art. 2051 c.c., si fonda sulla relazione intercorrente tra lo stesso e la cosa dannosa. La responsabilità risiede nel mancato intervento che si concretizza in un comportamento omissivo da cui può scaturire il danno. Nella fattispecie in tema di ripartizione dell'onere della prova, al condomino spetta provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il condominio, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno - che può essere anche il comportamento del danneggiato - che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità. Concludendo, l’unico limite che si può avanzare è che la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il danno sia provocato dal dinamismo connaturale alla cosa stessa, ancorché quest'ultima si sia inserita in un processo dannoso provocato da agenti esterni. È comunque onere del danneggiato provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, anche limitatamente alla circostanza che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione del bene.
I giudici catanesi, accertato la causa del danno, dichiarano responsabile il condominio e non al locatore risarcire al conduttore i danni delle macchie di umidità in casa, perche le infiltrazioni d’acqua sono la causa della cattiva manutenzione delle parti comuni dell’edificio (nel caso di specie il tetto condominiale) e il proprietario dell’immobile non è chiamato a tenere l’inquilino indenne se la causa del danno deriva da una negligenza diretta del condominio.





lunedì 29 luglio 2013

MADE EXPO SI PRODIGA PER APPROFONDIRE LE OPPORTUNITÀ DEI NUOVI PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI A FAMIGLIE, CONDOMINI E P.A.

Ad ottobre un importante appuntamento fieristico internazionale per il settore dell’edilizia e per il pianeta condominio: Made Expo. L’evento vuole offrire maggiori opportunità alle aziende, in particolare con lo Spazio di informazione di “Ricerca Sistema Energetico (RSE)” e del “Gestore Servizi Energetici (GSE)”, oltre che presentare l’iniziativa denominata “Condominio App”, che si propone di informare sui recenti provvedimenti governativi: l’incentivo del 50% per le ristrutturazioni e l’ecobonus del 65%, prorogati al 31 dicembre, l’incentivazione degli interventi per l’efficientamento energetico degli edifici privati e della Pubblica amministrazione legata al conto termico, i DPR appena entrati in vigore con i quali il nostro paese si adegua alla normativa europea in tema di esercizio, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale, il raffrescamento estivo e la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, oltreché fissare le regole per la tempistica dei controlli per l’efficientamento degli impianti, i requisiti delle figure e degli organismi che possono occuparsi delle ispezioni, i limiti per i valori delle temperature ambiente.
Da sempre Made Expo si è fortemente impegnata per dar voce alle imprese e alle aziende che operano nel comparto delle costruzioni, delle ristrutturazioni e del recupero in chiave di risparmio energetico e di sicurezza antisismica; ha creato sistemi di raccordo fra tutti gli operatori del settore e ha portato avanti importanti campagne di sensibilizzazione e tour di aggiornamento professionale in tutta Italia. Anche nei mesi che separano Made Expo dalla sua apertura, si provvederà, in collaborazione con le varie aziende, a diffondere le opportunità che i nuovi provvedimenti governativi offrono a famiglie, condomini e Pubblica amministrazione.



venerdì 26 luglio 2013

PER I CONDIZIONATORI IN VIGORE NUOVE REGOLE PER LA TEMPERATURA E LA PERIODICITÀ DEI CONTROLLI

Dal 12 luglio u.s. è in vigore il D.P.R. n. 74/2013 relativo agli impianti di climatizzazione (invernale ed estivo) che fissa i limiti per le temperature di esercizio, i parametri per gli esperti abilitati ad effettuare le verifiche e la periodicità dei controlli.
Partendo dalle temperature, va specificato che durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare determinati valori così come non deve essere inferiore a determinati valori durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva per i singoli ambienti raffrescati (vedi Tab. 1): Tab. 1 - Valori massimi della temperatura ambiente previsti dal nuovo D.P.R. 74/2013
Media ponderata temperature aria per singoli ambienti riscaldati in inverno, non deve superare i:
18° C
+ 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili
20° C
+ 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici
Media ponderata temperature aria per singoli ambienti raffrescati in estate, non deve essere inferiore a:
26° C
-2 °C di tolleranza per tutti gli edifici
variabile in base alle zone di classificazione del territorio nazionale; tuttavia, i Comuni possono emettere specifiche ordinanze atte ad ampliare o ridurre questi limiti temporali di esercizio, anche per la durata giornaliera e la regolazione delle temperature.
Il D.P.R. di cui sopra fissa anche le regole per i controlli, le periodicità e i requisiti per i tecnici abilitati ad effettuare le verifiche: queste vanno eseguite da personale (o ditte) specializzate e riconosciute ai sensi del DM 37/2008 e secondo le istruzioni del produttore l’impianto. Le operazioni di controllo ed eventualmente manutentive, hanno la finalità di garantire una piena efficienza energetica e riguardano in particolare il sottosistema di generazione, la presenza e la funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati e la presenza e la funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua. Questi controlli hanno tempistiche variabili sulla base della tipologia e della potenza dell’impianto e prevedono scadenze differenti rispetto a quanto previsto dalle precedenti normative.




giovedì 25 luglio 2013

DAL 15 LUGLIO PARTONO LE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI INCENTIVI DEL CONTO TERMICO, MA SOLO PER VIA TELEMATICA

A partire dal 15 luglio 2013, è possibile presentare la domanda per l’accesso diretto agli incentivi del Conto Termico sul portale del GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Sul portale, infatti, è presente un’apposita Scheda-Domanda che va compilata seguendo le modalità indicate nelle Regole Applicative del Conto Termico (D.M. 28 dicembre 2012) relativo agli incentivi per la produzione di energia termica prodotta da fonti rinnovabili e ai piccoli interventi per l’efficientamento energetico.
Ricordiamo che la presentazione della domanda è possibile solo telematicamente ed entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi. Scade invece il 1° agosto 2013 il termine per presentare la richiesta di iscrizione ai registri del Conto Termico per quanto riguarda la sostituzione degli impianti di riscaldamento con impianti a pompa di calore e la sostituzione degli impianti di serre e fabbricati rurali con impianti alimentati da biomassa, realizzati sia dalle Pubbliche Amministrazioni che dai privati. Specifichiamo che gli impianti a pompa di calore sono stati riammessi (dopo l’iniziale esclusione perché già agevolati dal Conto Termico) alla detrazione del 65% prevista dalla legge di conversione del D.L. 63%213.




mercoledì 24 luglio 2013

DAL 12 LUGLIO SCORSO, IN VIGORE NUOVE REGOLE PER I CERTIFICATORI ENERGETICI

 Dal 12 luglio scorso, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 149/2013), entra in vigore il D.P.R. n. 75/2013 con il quale il nostro Paese fissa i requisiti professionali e le procedure per diventare tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici e rilasciare il nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE). Vengono dunque stabiliti i criteri di accreditamento dei certificatori energetici degli edifici per garantire la loro qualificazione e la loro indipendenza: la finalità è assicurare personale altamente specializzato per le attività di certificazione energetica e la loro assoluta indipendenza e imparzialità nello svolgimento del proprio ruolo. In particolare, i soggetti abilitati alla certificazione (e quindi certificati) sono:
i tecnici professionisti che operano nel settore dell'impiantistica e dell'edilizia (architetti, ingegneri, geometri, periti industriali);
 gli enti pubblici e gli organismi operanti in ambito energetico ed edilizio, nel campo dell’ingegneria civile e impiantistica e che occupano nel loro organico un tecnico o un gruppo di tecnici abilitati;
 tutti gli organismi (sia pubblici che privati) specializzati nelle attività di ispezione nei campi dell’ingegneria civile, delle costruzioni edili, dell’impiantistica e che risultano accreditati presso l’organismo nazionale di accreditamento (o ente parificato in ambito europeo);
 le ESCO, società per i servizi energetici.
In sintesi, quindi, qualsiasi tecnico abilitato alla certificazione, deve possedere specifici requisiti professionali oltre che formativi per l’ottenimento dell’abilitazione allo svolgimento di questa attività: diploma nel settore tecnologico (edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica) o laurea, nonché l’iscrizione all'Ordine professionale di riferimento. A completamento delle proprie competenze, il tecnico abilitato dovrà seguire anche dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, autorizzati dal Ministero dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture, dell’Ambiente (minimo 64 ore), con relativo superamento dell’esame finale.

www.agire.tv




lunedì 22 luglio 2013

ACQUISTANO UNA CASA E SCOPRONO DOPO DI AVERE UN’IPOTECA

E’ il notaio a rispondere perché il suo comportamento costituisce colpa contrattuale per inadempimento.
Infatti, la Cassazione con sentenza n. 15305 del 19 giugno 2013, ha stabilito che l’opera professionale del notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell’atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive, affinché sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito dalle parti. Quindi ha ritenuto fondata il ricorso, affermando che il notaio, quand’anche sia stato esonerato dalle visure, - essendo comunque tenuto all’esecuzione del contratto di prestazione d’opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. e della buona fede - qualora, come nel caso di specie, non osserva tali obblighi risponde ex contractu per inadempimento della obbligazione di prestazione di opera intellettuale.




sabato 20 luglio 2013

CASA A IMPATTO ZERO? VALE DI PIU’

Un' analisi del Regno Unito ha reso noto che le case con efficienza energetica valgono sul mercato almeno il 14% in più. Pur trattandosi di dati riferiti al mercato inglese, fanno comunque riflettere, poiché potrebbero riguardare anche il nostro Paese. Traducendo la percentuale in denaro vero, portare l' Indice di Prestazione Energetica da G a E, o da D a B, aggiungerebbe in media 16 mila sterline al valore della casa. Nel nord est del Regno Unito, dove fa più freddo, gli stessi interventi valgono 25 mila sterline in più al momento della vendita. Che nel nord ovest scendono leggermente a 23 mila sterline. Il motivo è semplice: dove fa più freddo, i compratori sono più portati a spendere di più per una casa che, nel tempo, farà risparmiare in quanto a consumo di energia. Greg Barker , ministro inglese dell' Energia e del Cambiamento Climatico, ha dichiarato a proposito: "Da tempo sapevamo dei benefici del risparmio energetico domestico, ma questo studio è una prova reale degli enormi traguardi possibili. Non solo i miglioramenti energetici ti proteggono dall' aumento del prezzo dell' energia, ma possono anche aggiungere valore reale alla proprietà".
La situazione in Italia è un po' diversa, ma il Governo Letta sembra avere a cuore risparmio ed efficienza energetica, poiché sono state prorogate le detrazioni Irpef per l' efficientamento energetico , e portate al 65%, dal precedente 55%. Questo significa che lavori in casa costati 10mila o 20mila euro, al termine dei dieci anni di detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, vengono realmente a costare rispettivamente 4.500 0 9.000 euro, oltre ad un risparmio immediato sulla bolletta del riscaldamento. Considerando poi che anche in Italia è ormai obbligatorio indicare la classe energetica dell' abitazione all' atto della vendita, è decisamente probabile che quanto visto in Inghilterra si ripeta anche da noi. Per questo, pur trattandosi di un sacrificio, specialmente in tempi di crisi, effettuare la ristrutturazione di casa può rivelarsi ora la soluzione migliore, in attesa che il mercato immobiliare si riprenda.




venerdì 19 luglio 2013

IL NUOVO D.P.R. 75/2013, IN VIGORE DAL 12 LUGLIO, FISSA I REQUISITI PER I CERTIFICATORI ENERGETICI

 In vigore dal 12 luglio il D.P.R. 75/2013 che stabilisce i criteri di accreditamento dei certificatori energetici degli edifici per garantire la loro qualificazione e la loro indipendenza: la finalità è assicurare personale specializzato nelle attività di certificazione energetica e la loro assoluta indipendenza e imparzialità nello svolgimento del proprio ruolo. In particolare, i soggetti abilitati alla certificazione (e quindi certificati) sono:
 i tecnici professionisti che operano nel settore dell'impiantistica e dell'edilizia (architetti, ingegneri, geometri, periti industriali);
 gli enti pubblici e gli organismi operanti in ambito energetico ed edilizio, nel campo dell’ingegneria civile e impiantistica e che occupano nel loro organico un tecnico o un gruppo di tecnici abilitati;
 tutti gli organismi (sia pubblici che privati) specializzati nelle attività di ispezione nei campi dell’ingegneria civile, delle costruzioni edili, dell’impiantistica e che risultano accreditati presso l’organismo nazionale di accreditamento (o ente parificato in ambito europeo);
 le ESCO, società per i servizi energetici.
In sintesi, quindi, qualsiasi tecnico abilitato alla certificazione, deve possedere specifici requisiti professionali oltre che formativi per l’ottenimento dell’abilitazione allo svolgimento di questa attività: diploma nel settore tecnologico (edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica) o laurea, nonché l’iscrizione all'Ordine professionale di riferimento. A completamento delle proprie competenze, il tecnico abilitato dovrà seguire anche dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, autorizzati dal Ministero dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture, dell’Ambiente (minimo 64 ore), con relativo superamento dell’esame finale.




giovedì 18 luglio 2013

APPORTATE VARIAZIONI AL D.L. 63/2013 SUL RENDIMENTO ENERGETICO E SUI BONUS FISCALI

All’esame del Senato il D.L. 63/2013 di recepimento della Direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico degli edifici. Ricordiamo che il disegno di legge proroga i bonus fiscali del 65% per la riqualificazione energetica e del 50% per le ristrutturazioni edilizie. Nel suo iter, il provvedimento ha subito piccole modifiche:
 l’APE (Attestato di Prestazione Energetica dovrà essere obbligatoriamente rilasciato anche per le cessioni di immobili a titolo gratuito (oltre che per la vendita e l’affitto); per i nuovi edifici, l’APE dovrà essere
consegnato prima del rilascio del certificato di agibilità (non al termine lavori);
 le norme sulla certificazione energetica non verranno applicate agli immobili di alto valore estetico lì dove l’intervento in sé potrebbe alterarne l’aspetto o inficiare il profilo storico-artistico;
 i dati sulla prestazione energetica dovranno essere allegati anche alla domanda di concessione edilizia, oltre che alla relazione tecnica corredata alla DIA;
 sono stati riammessi gli impianti a pompa di calore fra quelli agevolabili al 65%, inizialmente esclusi perché già agevolati dal Conto Termico;
 il Piano di Azione per la diffusione degli edifici ad energia quasi zero, dovrà essere anticipato al 30 giugno 2014 (in precedenza la scadenza era stata fissata al 31 dicembre);

 il bonus del 50% per l’acquisto di mobili in caso di ristrutturazione dell’unità abitativa, viene esteso anche all’acquisto dei grandi elettrodomestici a libera installazione (non più solo ad incasso) di classe non inferiore alla A+, lì dove è prevista l’etichetta energetica.




mercoledì 17 luglio 2013

il bonus mobili ed elettrodomestici sarà retroattivo a partire dal 6 giugno

il nuovo bonus per mobili ed elettrodomestici aveva creato un piccolo vuoto normativo lungo un mese. entrando in vigore a inizio luglio, infatti, chi aveva acquistato nei giorni immediatamente precedenti si sarà sentito tagliato fuori per un soffio dalle agevolazioni. ma niente paura, con apposito emendamento il bonus diventa retroattivo 
lo sconto fiscale del 50%, infatti, fino a un tetto massimo di spesa di 10mila euro si applica, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto fare, ossia il 6 giugno 2013. ricordiamo le condizioni per usufruirne:
si accede al bonus solo in presenza di lavori di ristrutturazione nell'immobile che diano diritto alla detrazione del 50%. lo sconto fiscale  si spalma lungo dieci periodi d'imposta (dal 730 o da unico del prossimo anno a quelli del 2014). la detrazione sempre del 50% riguarda le spese documentate per «l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla a, nonché a per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, tra i quali:
- mobili
- grandi elettrodomestici non inferiori alla classe a+, come per esempio frigorifero, lavatrice, congelatore, lavastoviglie, lavasciuga
- forni di classe a
pubblicato da Ritratto di teamteam@idealista

POTREBBE DIVENTARE OBBLIGATORIA LA POLIZZA FABBRICATI CONTRO LE CALAMITÀ

Il Governo sta mettendo a punto uno studio per rendere obbligatoria l’assicurazione sui fabbricati in caso di calamità naturali, senza che questo comporti, però, eccessivi oneri per il privato.
La proposta è che la polizza sia resa obbligatoria, a carico dei cittadini, magari con il contributo delle stesse ditte costruttrici all’atto della vendita dell’immobile e, comunque, con la partecipazione dello Stato attraverso una defiscalizzazione dei premi. Premi che potrebbero risultare troppo alti nelle zone con alto rischio calamitoso e troppo basso nelle altre; anche questo punto è allo studio del governo per far sì che non si verifichi il rischio di stipula delle polizze soltanto nelle aree a basso rischio.
Recentemente era stato elaborato, dallo stesso governo, un Libro Bianco con le “Linee strategiche per l'adattamento ai cambiamenti climatici, la gestione sostenibile e la messa in sicurezza del territorio”, all’interno del quale, oltre a trattare il tema della prevenzione degli effetti negativi delle calamità naturali sui paesaggi italiani, si era proposto di rendere obbligatoria l’assicurazione per coprire i rischi connessi a eventi climatici estremi su beni e strutture pubbliche e private. La finalità era quella di ridurre i costi dei premi assicurativi in particolar modo nelle zone a rischio, ed evitare sperperi di denaro pubblico per la ricostruzione o la messa in sicurezza in periodi di grave carenza economica.




martedì 16 luglio 2013

L’INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI POSSONO USUFRUIRE DEL BONUS FISCALE DEL 50% PER LE RISTRUTTURAZIONI

La detrazione fiscale del 50% per le ristrutturazioni edilizie è l’unica possibilità di agevolazione per chi intende installare pannelli solari. Gli incentivi previsti, infatti, dal Quinto Conto Energia, sono oramai esauriti. Ricordiamo che il bonus del 50% è stato prorogato al 31 dicembre 2013.
Per un impianto tipo installato in una normale unità immobiliare (7.500 euro di costo per una fornitura da 3KW), l’ammortamento dei costi si realizza mediamente nell’arco di 7-9 anni (a seconda della zona geografica, e dell'esposizione solare) e quindi con tempi non troppo diversi da quelli che si avevano se si fosse goduto del Quinto Conto Energia. Lì dove, ad esempio, è necessario o possibile installare impianti di potenza maggiore perché l’immobile lo richiede/consente date le sue superfici e i suoi annessi (autorimesse, giardino, terreno, ecc.), converrebbe integrarlo con impianti a pompa di calore per il riscaldamento ed ottenere così, ulteriori risparmi.
Anche per i condomini, l’installazione di un impianto a pannelli solari risulterebbe molto conveniente, tenendo conto che potrebbe aiutare a coprire le spese energetiche degli ascensori, delle scale e delle varie parti comuni. In più, il surplus di energia prodotta può essere immessa nella rete con possibilità di guadagni che coprirebbero ulteriormente le spese energetiche condominiali. Una stima fatta su un impianto tipo da 6 Kw (sufficiente per un condominio di 9 famiglie), ha stabilito che questo può coprire i consumi dell’intero condominio con un risparmio corrispettivo annuale di circa duemila euro sulla altre spese condominiali




lunedì 15 luglio 2013

GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SONO, TROPPO SPESSO, CAUSA DI CONTROVERSIE NEI CONDOMINI

Presentata dall’ANACI di Padova, una indagine su campione nazionale relativa ai risparmi effettivi registrati nell’ultimo anno da vari condomini con impianto centralizzato che hanno eseguito interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico. Dall’indagine emergono una serie di dati che possiamo così riepilogare:
 il 19% ha indicato riduzione dei consumi dall'1% al 15%;
 il 37,4% del campione ha raggiunto risparmi compresi tra il 16% ed il 30%;
 l’11,6% indica soglie di risparmio superiori al 30%;
 ben il 27,3% però, dichiara di non essere in grado di quantificare i risparmi ottenuti.

Al di là di questi risultati tuttavia, l’ANACI, in vista del prossimo appuntamento di novembre a Bari del Proenergy+, fiera-convegno dedicata all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili ha elaborato in collaborazione con Senaf una serie di dati relativi agli interventi di efficientamento nei condomini. Dall’analisi emerge un dato piuttosto importante: il 55% degli amministratori di condominio dichiara che gli interventi di riqualificazione ed efficientamento degli immobili sono troppo spesso causa di controversie fra condomini e le cause principali sono, ovviamente, i costi elevati degli interventi e la difficoltà delle famiglie di avere accesso al credito. Fattori secondari, ma non meno rilevanti, sono la scarsa informazione sulle tecnologie da impiegare per l’efficientamento e sugli effettivi conseguenti risparmi in bolletta oltreché la scarsa volontà di approfondire l’argomento riqualificazione da parte del semplice cittadino e la poca lungimiranza in termini di risparmio.



venerdì 12 luglio 2013

A COMO PRESENTATA L’INIZIATIVA DI VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ PER LE STRUTTURE ALBERGHIERE

 Puntare sui processi di riqualificazione del sistema turistico alberghiero attraverso azioni di supporto e sostegno che prevedono consulenza, strumenti di valutazione e soluzioni finanziarie specifiche. Questa l’iniziativa del Gruppo intesa Sanpaolo, presentata nei giorni scorsi a Como in collaborazione con l'ente di certificazione Dnv Business Assurance e l’Associazione egli Albergatori della stessa città. Obiettivo primario, come si diceva, è quello di creare un vero e proprio modello di valutazione energetico-ambientale territoriale che possa tornare utile a tutto il settore turistico e alle attività ricettive. Questo modello prevede una fase di valutazione dello stato di fatto dell’immobile e dell’area su cui insiste, attraverso strumenti di analisi sull’ambiente, sull’energia, sul territorio in generale che porta poi ad una fase di progetto di miglioramento dell’efficienza con verifiche iniziali e monitoraggio prolungato nel tempo per l’assegnazione di un’attestazione finale.
Tutti gli operatori, infatti, che vorranno sottoscrivere il Protocollo di Turismo Sostenibile, potranno avvalersi di uno strumento di analisi per identificare il livello di sostenibilità della propria attività.
Al momento sono cinque le strutture alberghiere, limitate al territorio comasco, che hanno aderito all’iniziativa di sviluppo e riqualificazione accettando di sottoporsi al processo di valutazione del proprio livello di sostenibilità.



giovedì 11 luglio 2013

IN GIUNTA REGIONALE LA PROPOSTA DI SOSPENDERE L’IRESA, LA TASSA DI SCOPO SULLE EMISSIONI SONORE PER LE COMPAGNIE AEREE

La giunta regionale di Roberto Maroni ha avanzato una proposta che presto verrà messa ai voti dal Consiglio Regionale in sede di approvazione di bilancio, a fine luglio. La proposta vede la sospensione per l’anno in corso dell’IRESA, la tassa di scopo che gli aeroporti pagano alla Regione per le emissioni sonore degli aeromobili e che la stessa dovrebbe reimpiegare per finanziare gli interventi di mitigazione del rumore. Forti le critiche giunte da più parti, in primis da Legambiente che attacca la delibera, ritenuta inopportuna in quanto priverebbe la Regione di ben 3,7 milioni di euro stanziabili per garantire il benessere dei cittadini che abitano nei pressi degli scali aeroportuali. La tassa di scopo, prevista a carico delle compagnie aeree, dovrebbe trasformarsi in interventi concreti di isolamento termoacustico di residenze e edifici pubblici, attuando così una Direttiva europea che prevede monitoraggio e mappatura delle zone limitrofe gli aeroporti e relativi interventi di mitigazione delle emissioni sonore (quindi doppi vetri per le varie tipologie edilizie pubbliche e private e impianti di climatizzazione).
L’iniziativa di sospendere l’IRESA muove dalle rimostranze delle compagnie aeree che denunciano una grave crisi del settore e una disparità di trattamento rispetto ad altre Regioni (vedi il Veneto) che la tassa l’hanno già sospesa.




mercoledì 10 luglio 2013

PRESENTATO IL DOSSIER 2012 SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE DELLA REGIONE

È stato presentato il Dossier 2012 Raee sulla gestione dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche della Regione Lombardia, stilato dal Centro di coordinamento Raee e dalla stessa Regione. Gli ottimi risultati raggiunti, così come affermato dall’assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile Claudia Terzi, ha portato la Lombardia al primo posto in Italia per quantità di rifiuti Raee raccolti, un decimo della quota nazionale, nonostante un calo del 9% rispetto all’anno precedente; ottimi anche i dati numerici sulla raccolta procapite superiore alla media nazionale e al numero dei centri di raccolta attivi sul territorio: 883 centri, di cui ben 413 aperti alla Distribuzione, per il conferimento dei Raee provenienti dal ritiro “uno contro uno” presso i punti vendita.
Questi risultati rafforzano la politica regionale in tema di rifiuti, in attesa dell’approvazione del nuovo PRGR – Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti, e spingono a rafforzare tutto il comparto relativo alla raccolta, al riciclaggio, alla tracciabilità del rifiuto e conseguentemente anche al potenziamento dei controlli per bloccare le attività illecite.
In termini numerici, il primato come provincia spetta a Como, con una media procapite di chilogrammi raccolti pari a 7,61 per abitante e con un incremento rispetto al 2011 di ben il 10%. A livello provinciale ottimi i risultati di quella milanese per quantitativi complessivi di Raee raccolti, seguita dalla provincia bresciana.

www.agire.tv



martedì 9 luglio 2013

NON SI PUO’ MODIFICARE LA FACCIATA CONDOMINIALE SE VI E’ UN DIVIETO ESPRESSO DAL REGOLAMENTO CONTRATTUALE

La Corte di Cassazione con sentenza n. 14898 del 13 giugno 2013, si sono occupati delle clausole contrattuali inserite nel regolamento di condominio, con particolare riferimento alle clausole con cui i singoli condomini si obbligano reciprocamente a non modificare l’aspetto architettonico delle facciate ponendo, in questo modo, dei limiti al proprio diritto di godere e disporre del bene.
Il principio espresso è il seguente: La clausola contrattuale contenuta nel regolamento di condominio e negli atti di compravendita delle singole unità immobiliari, con cui si vieta di apportare modifiche che possano contrastare in modo visibile con l’estetica del complesso condominiale, da origine a servitù prediali reciproche, consistenti nell’assoggettare al peso della immodificabilità tutti i piani o le porzioni di piano in proprietà esclusiva, a vantaggio di tutte le altre unità immobiliari. I diritti scaturenti da tale servitù possono essere fatti valere in giudizio non solo dall’amministratore, ma da ciascun condomino.
Il motivo di tale decisione deriva dal fatto che l’impegno di non apportare modifiche alle proprie unità abitative, contenuto in regolamenti di natura contrattuale, è riportato nei singoli rogiti d’acquisto poi ritualmente trascritti, dando origine a una servitù prediale reciproca, consistente nell’assoggettare al peso della immodificabilità tutti i piani o le porzioni di piano in proprietà esclusiva, a vantaggio di tutte le altre unità immobiliari.