In
un caso analizzato dal Tribunale di Catania (sentenza 1742, del 06-05-2013), il
conduttore viveva in una casa in cui le pareti di si bagnavano d’acqua quando
piove causa una infiltrazione proveniente dalla copertura dell’edificio
condominiale. La conduttrice, decide di sospendere il pagamento dei canoni di
locazione.
La
decisione in rassegna ci consente di affrontare anche il rapporto intercorrente
tra la responsabilità e il danno cagionato da cose in custodia, che si fonda su
una relazione intercorrente tra l’attività del custode e la cosa danneggiata.
Il custode è colui che ha l'effettivo potere sulla cosa, ovvero il
proprietario, ma anche il semplice possessore o anche il detentore della cosa.
Il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati a terzi
da cosa in custodia è la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa che
comporti il potere-dovere di intervenire sulla cosa. Quindi, sotto l’aspetto
prettamente tecnico-giuridico va precisato che la responsabilità per i danni
cagionati da una cosa in custodia, stabilita dall'art. 2051 c.c., si fonda
sulla relazione intercorrente tra lo stesso e la cosa dannosa. La
responsabilità risiede nel mancato intervento che si concretizza in un
comportamento omissivo da cui può scaturire il danno. Nella fattispecie in tema
di ripartizione dell'onere della prova, al condomino spetta provare l'esistenza
del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il condominio,
per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera
soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore
esterno - che può essere anche il comportamento del danneggiato - che presenti
i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta
eccezionalità. Concludendo, l’unico limite che si può avanzare è che la
responsabilità da cosa in custodia presuppone che il danno sia provocato dal
dinamismo connaturale alla cosa stessa, ancorché quest'ultima si sia inserita
in un processo dannoso provocato da agenti esterni. È comunque onere del
danneggiato provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, anche
limitatamente alla circostanza che l'evento si è prodotto come conseguenza
normale della particolare condizione del bene.
I
giudici catanesi, accertato la causa del danno, dichiarano responsabile il
condominio e non al locatore risarcire al conduttore i danni delle macchie di
umidità in casa, perche le infiltrazioni d’acqua sono la causa della cattiva
manutenzione delle parti comuni dell’edificio (nel caso di specie il tetto
condominiale) e il proprietario dell’immobile non è chiamato a tenere
l’inquilino indenne se la causa del danno deriva da una negligenza diretta del
condominio.