La legge 11 Dicembre 2012, c.d.
riforma del condominio, entrerà in vigore nel prossimo mese
di Giugno. Tra i numerosi aggiornamenti e adeguamenti
normativi essa prevede anche delle variazioni di
maggioranza assembleare necessarie per l'adozione di
determinati provvedimenti. Una delle modifiche apportate dal nuovo
art. 27 (che riforma l'art. 2 della legge 13/1989) è
inerente al quorum necessario per l'approvazione delle modifiche
strutturali dell'edificio (c.d. innovazioni). Quindi è stata
modificata la maggioranza necessaria alla rimozione delle
barriere architettoniche condominiali.
Se la precedente (e ancora vigente)
disciplina, per rendere esecutivi simili atti, necessita di un'assemblea che raggiunga, in seconda convocazione,
almeno un terzo dei voti rispetto alla totalità dei condomini - rappresentanti almeno un terzo del valore complessivo dello
stabile - da Giugno per adottare questo tipo di provvedimenti occorrerà
come minimo la maggioranza degli intervenuti corrispondente alla metà del valore dell'edificio.
Obiettivo del legislatore è quindi quello di concedere l'esecuzione di opere
edilizie importanti soltanto a
fronte di un valido sostegno di un numero rilevante di condomini: la legge mira
a rendere la volontà
comune la più uniforme possibile (principio della solidarietà condominiale).
In questo modo tuttavia
andrà inevitabilmente penalizzandosi la condizione dei disabili residenti nell'edificio, per i
quali andrà ad innalzarsi il quorum necessario all'adozione di tutti quei
provvedimenti in molti casi utili, spesso
indispensabili, per un utilizzo mirato ed ottimale di tutti i servizi
condominiali (come, ad esempio,
l'allargamento di un ascensore e del suo canale di scorrimento o
l'installazione di rampe in punti strategici
dell'edificio). Occorrerà quindi in futuro interpretare la nuova normativa
equilibrando tra loro tutti gli interessi
giuridici coinvolti.
Lici
Cataldi www.studiocataldi.it
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