lunedì 8 aprile 2013

IL TITOLO ESECUTIVO OTTENUTO NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO SI PUO’ AZIONARE ANCHE NEI CONFRONTI DEI SINGOLI CONDOMINI


In tema di esecuzione del titolo esecutivo e pendenze giuridiche condominiali, la Cassazione Civile, Sezione III, sentenza n. 4238 del 20/02/2013 ha cristallizzato il
principio, già ribadito in precedenti pronunce, secondo il quale i singoli condomini sono responsabili in solido con il condominio.
Andando con ordine, il fatto empirico riguarda l'emissione di un titolo esecutivo che per sua natura diventa prodromico al procedimento esecutivo dei crediti; in particolare, la parte convenuta era un condominio nei cui confronti si era formato il titolo esecutivo.
Il quesito giuridico era se fosse o meno possibile agire nei confronti dei singoli condomini, proporzionalmente alle rispettive quote, così come sancito dai criteri dettagliati degli artt. 752 e 1295 del codice civile, possedendo un titolo esecutivo nei soli confronti del condominio.
Responso positivo non disatteso anzi confermato che trova la sua natura giuridica nel presupposto che il singolo condomino è una parte dell'intero (il condominio) e che quindi ben ci si può rifare su di lui. Secondo la Suprema Corte, il titolo esecutivo ottenuto nei confronti dell'elemento plurisoggettivo (il condominio) si può dunque azionare anche nei confronti di ogni singolo condomino, proporzionalmente alla sua quota. Il titolo esecutivo stesso nella fattispecie era costituito da una sentenza di condanna al pagamento della somma di denaro. Sulla base di quel titolo si era poi notificato il precetto e il pignoramento nei confronti del singolo condomino.


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