In tema di esecuzione del titolo
esecutivo e pendenze giuridiche condominiali, la Cassazione Civile ,
Sezione III, sentenza n. 4238 del 20/02/2013
ha cristallizzato il
principio, già ribadito in
precedenti pronunce, secondo il quale i singoli condomini
sono responsabili in solido con il condominio.
Andando con ordine, il fatto
empirico riguarda l'emissione di un titolo esecutivo
che per sua natura diventa prodromico al procedimento
esecutivo dei crediti; in particolare, la parte
convenuta era un condominio nei cui confronti si era formato il titolo esecutivo.
Il quesito giuridico era se fosse o
meno possibile agire nei confronti dei singoli condomini, proporzionalmente alle rispettive
quote, così come sancito dai criteri dettagliati degli artt. 752 e 1295 del codice civile, possedendo
un titolo esecutivo nei soli confronti del condominio.
Responso positivo non disatteso anzi
confermato che trova la sua natura giuridica nel presupposto che il singolo condomino è una parte
dell'intero (il condominio) e che quindi ben ci si può rifare su di lui. Secondo la Suprema Corte , il
titolo esecutivo ottenuto nei confronti dell'elemento plurisoggettivo (il condominio) si
può dunque azionare anche nei confronti di ogni singolo condomino, proporzionalmente alla
sua quota. Il titolo esecutivo stesso nella fattispecie era costituito da una sentenza di
condanna al pagamento della somma di denaro. Sulla base di quel titolo si era poi notificato il
precetto e il pignoramento nei confronti del singolo condomino.
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