Anche se una parte della
scala condominiale è destinata a raggiungere il piano dove abita un solo
condomino, non significa che quest'ultimo possa escludere dalla proprietà
comune gli altri condomini. E poco importa dedurre che quel tratto di scala non
sia normalmente utilizzata da chi abita nei piani inferiori. È quanto afferma
la seconda sezione civile della corte di cassazione con la sentenza numero 4419
del 21 febbraio 2013.
La corte, in
particolare, si è occupato del caso in cui un condomino che abitava all'ultimo
piano di uno stabile aveva deciso di sé iniziative di chiudere con una porta
quella parte di scala che dà accesso al suo piano.
Inevitabile sulla
protesta degli altri condomini le cui rimostranze hanno trovato ascolto presso
i giudici della suprema corte che, ribaltando la decisione precedentemente
presa dalla corte d'appello, hanno ribadito che la scala comune è comune! E c'è
poco da fare: il condomino deve rimuovere la porta.
La cassazione richiama
ai contenuti dell'articolo 1117 n.1 del codice civile secondo cui sono oggetto
di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un
edificio, se il contrario non risulta dal titolo il suolo su cui sorge
l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le
scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in
genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune. Insomma se il
bene è comune tutti sono interessati alla sua conservazione indipendentemente
dal tipo di utilizzo che se ne possa fare. In buona sostanza la presunzione di
proprietà comune stabilita dall'articolo 1117 può essere superata solo dalla
prova dell'esistenza di un titolo che giustifichi la proprietà del singolo.
Ma qual è stato l'errore
della corte d'appello? Secondo la cassazione il principale errore risiede nel
fatto che la corte territoriale ha ritenuto raggiunta la prova di una proprietà
esclusiva per il fatto che l'immobile era stato venduto con tutti gli
accessori. Ma di certo la scala condominiale non può considerarsi un accessorio
della proprietà singola. La
Cassazione ricorda che con il termine "accessori"
si fa riferimento a servizi, disimpegni, magazzini ma non certo le scale che
collegano due piani appartenenti a diversi proprietari.
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