La delibera di spesa
adottata dal condominio e divenuta inoppugnabile fa sorgere l'obbligo del condomino di pagare al
condominio la somma dovuta.
Obbligazione del
condomino verso il condominio e vicende delle partite debitorie del condominio verso i suoi fornitori o
creditori sono indipendenti.
Il condomino non può
pertanto ritardare il pagamento delle rate di spesa in attesa dell'evolvere
delle relazioni contrattuali
tra condominio e soggetti creditori di quest'ultimo.
Scaricherebbe altrimenti
sugli altri condomini gli oneri del proprio ritardo nell'adempimento.
Deve invece adempiere
all'obbligazione verso il Condominio e, qualora dalla gestione condominale residuino avanzi di
cassa, vuoi per mancate spese, vuoi per la risoluzione di contratti in
precedenza stipulati e conseguenti
restituzioni, sorgerà eventualmente un credito nei confronti del condominio, tenuto a restituire, con
il bilancio consuntivo di fine anno, l'esubero di cassa spettante secondo i rendiconti e le
provenienze dei vari fondi residui.
(Nel caso di specie
erano state deliberate opere con conseguente obbligo dell'amministratore di riscuotere i contributi
dai condomini. Successivamente il contratto di appalto era stato risolto. Nel frattempo, però,
l'amministratore aveva dato incarico di procedere con un decreto ingiuntivo.)
Scritto
da Edoardo Riccio Centro Studi Anaci
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