venerdì 29 marzo 2013

SPESE CONDOMINIALI: Cassazione Civile, 29.01.2013, n. 2049: Il condomino non può ritardare il pagamento delle rate in attesa dell'evolvere delle vicende del contratto d'appalto.


La delibera di spesa adottata dal condominio e divenuta inoppugnabile fa sorgere l'obbligo del condomino di pagare al condominio la somma dovuta.
Obbligazione del condomino verso il condominio e vicende delle partite debitorie del condominio verso i suoi fornitori o creditori sono indipendenti.
Il condomino non può pertanto ritardare il pagamento delle rate di spesa in attesa dell'evolvere delle relazioni contrattuali tra condominio e soggetti creditori di quest'ultimo.
Scaricherebbe altrimenti sugli altri condomini gli oneri del proprio ritardo nell'adempimento.
Deve invece adempiere all'obbligazione verso il Condominio e, qualora dalla gestione condominale residuino avanzi di cassa, vuoi per mancate spese, vuoi per la risoluzione di contratti in precedenza stipulati e conseguenti restituzioni, sorgerà eventualmente un credito nei confronti del condominio, tenuto a restituire, con il bilancio consuntivo di fine anno, l'esubero di cassa spettante secondo i rendiconti e le provenienze dei vari fondi residui.
(Nel caso di specie erano state deliberate opere con conseguente obbligo dell'amministratore di riscuotere i contributi dai condomini. Successivamente il contratto di appalto era stato risolto. Nel frattempo, però, l'amministratore aveva dato incarico di procedere con un decreto ingiuntivo.)

Scritto da Edoardo Riccio Centro Studi Anaci 

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