mercoledì 6 marzo 2013

APPALTO:Cassazione Civile, 08.01.2013, n. 258: E' nullo il contratto di appalto per eseguire opere abusive e la nullità può essere rilevata d'ufficio quando l'appaltatore chiede il pagamento


E' nullo per illiceità dell'oggetto il contratto di appalto per l'esecuzione di opere abusive. In materia di rilevazione della predetta nullità, l'art. 1421 cod. civ. conferisce al giudice il potere dovere di rilevarla d'ufficio, coordinandola con il principio della domanda ed il principio dispositivo.
Sotto il primo profilo, la nullità è correttamente rilevata a fronte della domanda dell'appaltatore diretta ad ottenere l'esecuzione da parte dei committenti della loro obbligazione di pagamento del prezzo delle opere eseguite. Infatti nel caso in cui la parte chieda l'adempimento, la validità del contratto rappresenta un elemento costitutivo della domanda.

Scritto da Edoardo Riccio

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