venerdì 15 marzo 2013

SPESE CONDOMINIALI – SUBENTRO: Cassazione Civile, 23.01.2013, n. 1548: In caso di subentro l'acquirente è solidalmente tenuto al pagamento per il biennio indipendentemente dagli accordi stabiliti nel contratto di vendita


In materia di condominio, l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione prevede la solidarietà tra il precedente condomino ed il subentrante per l'anno in corso e l'anno precedente. Nei confronti del condominio l'acquirente è pertanto responsabile per le spese del biennio anteriore al suo acquisto, cosicché il condominio può limitarsi ad agire contro di lui semplicemente dimostrando qual è l'importo dovuto per le spese di questo periodo. Sarà nell'eventuale giudizio di rivalsa che venditore e acquirente dovranno chiarire, in relazione ai loro accordi contrattuali, chi debba restare onerato dal pagamento.

Scritto da Edoardo Riccio

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