In materia di
condominio, l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione prevede la
solidarietà tra il precedente condomino ed
il subentrante per l'anno in corso e l'anno precedente. Nei confronti del condominio l'acquirente
è pertanto responsabile per le spese del biennio anteriore al suo acquisto, cosicché il condominio
può limitarsi ad agire contro di lui semplicemente dimostrando qual è l'importo dovuto per le
spese di questo periodo. Sarà nell'eventuale giudizio di rivalsa che venditore e acquirente dovranno chiarire,
in relazione ai loro accordi contrattuali, chi debba restare onerato dal pagamento.
Scritto da Edoardo Riccio
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