L’invio a tutti i condomini del
verbale assembleare contenente la dichiarazione con la quale si accusa
l’amministratore di aver sottratto ingenti somme di denaro al
condominio non deve essere considerato lesivo della privacy.
Lo ha stabilito la Corte di
Cassazione, III sezione, con sentenza del 23 gennaio 2013, n. 1593. In seguito al ricorso presentato da
taluni amministratori, che contestavano la sussistenza di “condotte lesive della loro privacy” –
consistenti nella dichiarazione resa, in occasione di un’assemblea
condominiale, da un condomino che si interrogava
sull’operato degli amministratori chiedendo delucidazioni in merito alla destinazione di ingenti somme di
denaro, e nel successivo invio del verbale ai condomini stessi – il Tribunale di Milano, con sentenza
dell’11 novembre 2009, respingeva la domanda di risarcimento danni; della questione veniva investita la Suprema Corte.
Precisa la Corte , inoltre, che è
fondamentale effettuare un bilanciamento tra contrapposti interessi, quali il diritto alla tutela della privacy e
le esigenze di efficienza e funzionalità del condominio. Ne consegue che “le informazioni riportate nei prospetti
contabili o come nella specie nei verbali assembleari debbono essere comunicati solamente agli aventi
diritto alla relativa conoscenza, e cioè ai condomini”, e non anche a chi non ne abbia interesse.
Nel caso di specie l’amministratore
si era limitato ad inviare copia della delibera assembleare ai singoli condomini “senza divulgare o
elaborare differentemente il verbale e quanto ivi riportato”.
Per le suddette motivazioni la Cassazione ha rigettato
il ricorso, condannando gli amministratori ricorrenti al pagamento delle spese del
giudizio.
Occorre ricordare che il tema
analizzato è stato oggetto di una precedente pronuncia della Corte (Cass. Civ., 4 gennaio 2011, n. 186) la quale, in
tale circostanza, aveva precisato che la disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali,
prescrivendo che il trattamento degli stessi avvenga nell'osservanza dei principi di proporzionalità, di
pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi
sono raccolti, non consente che gli spazi
condominiali, aperti all'accesso di terzi estranei al condominio, possano essere utilizzati per la
comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino.
Daniela Sibilio Fonte Agire – Agenzia Giornalistica
Real Estate
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