In materia di comunione,
in caso di opere effettuate da un comunista senza un incarico da parte degli altri
comproprietari, nessun indennizzo può essere riconosciuto, in mancanza sia di
una previa deliberazione
dell'assemblea dei comunisti, sia dei requisiti della necessità e della trascuranza, richiesti dall'art. 1110
c.c.. (Nel caso di specie un
comproprietario aveva effettuato lavori di finitura della facciata del fabbricato ed aveva
provveduto al suo accatastamento)
Scritto da Edoardo
Riccio
seguici su twitter:@MAUROMGSAS
Nessun commento:
Posta un commento