venerdì 15 marzo 2013

Cassazione Civile, 16.01.2013, n. 946: E' parte comune l'intercapedine tra pilastri delle fondazioni ed il terreno adiacente


Salvo che il titolo contrattuale non disponga diversamente, devono considerarsi beni comuni anche tutti quelli assimilabili alle parti espressamente indicate nella richiamata disposizione codicistica di cui all'articolo 1117 codice civile, in relazione alla destinazione al comune godimento o al servizio della proprietà esclusiva. Deve pertanto ritenersi comune l'intercapedine tra pilastri e terreno adiacente, quando essa non ha alcuna autonomia funzionale o strutturale rispetto alle fondazioni stesse.

Scritto da Edoardo Riccio

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