Salvo che il titolo
contrattuale non disponga diversamente, devono considerarsi beni comuni anche tutti quelli
assimilabili alle parti espressamente indicate nella richiamata disposizione
codicistica di cui all'articolo 1117
codice civile, in relazione alla destinazione al comune godimento o al servizio della proprietà
esclusiva. Deve pertanto ritenersi comune l'intercapedine tra pilastri e
terreno adiacente, quando essa
non ha alcuna autonomia funzionale o strutturale rispetto alle fondazioni stesse.
Scritto da Edoardo Riccio
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