La ratio dell'articolo
1110 c.c. eccezionalmente consente la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo partecipante
alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie alla
conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità, in modo
che duri a lungo senza
deteriorarsi. Ne restano quindi esclusi gli oneri occorrenti soltanto per la
sua migliore fruizione, come
l'illuminazione di un immobile, o per l'adempimento di obblighi fiscali, come l'accatastamento.
Scritto da Edoardo
Riccio
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