Cassazione Civile, 16.01.2013, n. 945: La differenza tra
innovazione e uso più intenso della cosa comune
Costituisce innovazione
ex art. 1120 cod. civ., non qualsiasi modificazione della cosa comune, ma solamente quella che
alteri l'entità materiale del bene operandone la trasformazione, ovvero determini la
trasformazione della sua destinazione, nel senso che detto bene presenti, a
seguito delle opere eseguite una
diversa consistenza materiale ovvero sia utilizzato per fini diversi da quelli precedenti l'esecuzione
della opere. Ove invece, la modificazione della cosa comune non assuma tale rilievo, ma
risponda allo scopo di un uso del bene più intenso e proficuo, si versa
nell'ambito dell'art. 1102 cod.
civ., che pur dettato in materia di comunione in generale, è applicabile in
materia di condominio degli edifici
per il richiamo contenuto nell'art. 1139 cod. civ. In sostanza, perchè possa aversi innovazione
è necessaria l'esecuzione di opere che, incidendo sull'essenza della cosa comune, ne alterino
l'originaria funzione e destinazione. Inoltre, proprio perchè oggetto di una delibera assembleare,
l'esecuzione di opere, per integrare una innovazione, deve essere rivolta a consentire
una diversa utilizzazione delle cose comuni da parte di tutti i condomini.
Scritto
da Edoardo Riccio Centro Studi Anaci
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