In materia di condominio
di edifici, l'autonomia privata consente alle parti di stipulare convenzioni che pongano limitazioni,
nell'interesse comune, ai diritti dei condomini, sia relativamente alle parti comuni, sia riguardo al
contenuto del diritto dominicale sulle parti di loro esclusiva proprietà, senza che rilevi che
l'esercizio del diritto individuale su di esse si rifletta o meno sulle
strutture o sulle parti comuni.
Ne discende che
legittimamente le norme di un regolamento di condominio - aventi natura contrattuale, in quanto
predisposte dall'unico originario proprietario dell'edificio ed accettate con i singoli atti di acquisto
dai condomini ovvero adottate in sede assembleare con il consenso unanime di tutti i condomini -
possono derogare od integrare la disciplina legale ed in particolare possono dare del concetto di decoro
architettonico una definizione più rigorosa di quella accolta dall'art. 1120
cod. civ., estendendo il divieto di immutazione sino ad imporre la conservazione
degli elementi attinenti alla simmetria,
all'estetica, all'aspetto generale dell'edificio, quali esistenti nel momento della sua costruzione od in
quello della manifestazione negoziale successiva.
Scritto da Edoardo Riccio
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