venerdì 7 giugno 2013

CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA 04/02/2013 N. 2500 E’ VIETATO TRASFORMARE IL TETTO IN TERRAZZA AD USO PRIVATO

La sentenza citata ha l’indubbio merito di aver sottolineato, tra le altre pregevoli pronunce, la assorbente funzione di godimento del tetto condominiale, Nel caso controverso, un condomino contestava la illegittima realizzazione ed apertura di una terrazza ad uso esclusivo nella falda del tetto, parte comune, mediante abbassamento della copertura. L’opposizione delle condomine trovava la sua radice e giustificazioni nel titolo di proprietarie del sottotetto, nella conservazione dell’originale destinazione d’uso, nella semplice sostituzione della copertura spiovente con copertura piana, nonché nella realizzazione del medesimo intervento anche ad opera di altri condomini, così come sul tetto sono realizzabili anche interventi edilizi diversi.
Coerentemente a ben note sentenze (Cass 1498/08, Cass 19281/2009) la Corte interessata ritiene che l’art 1127 cc consenta solo sopraelevazioni e non le demolizioni con abbassamento delle quote, come nella fattispecie controversa, posto che la sopraelevazione è ravvisabile, nel disegno dell’art 1127 c.c “solo in presenza di un intervento edificatorio che comporti lo spostamento in alto della copertura del fabbricato, tetto o lastrico solare che sia, in modo da interessare la colonna d’aria sovrastante lo stabile”, implicando oltremodo che, chi la realizza sia gravato dell’onere della ricostruzione della parte comune, realizzando uno spostamento del diritto dei condomini della superficie terminale su un identico bene posto su una quota superiore.
In merito all’invocato art 1102 cc, a titolo di miglior godimento, i giudicanti, in forza di pacifico orientamento consolidato, hanno ritenuto che la trasformazione del tetto in terrazza altera la destinazione del bene comune e, nel caso di specie, configura appropriazione di una parte comune ( il tetto) sottratta ad ogni ”possibilità di futuro godimento da parte degli altri condomini”. Gli ermellini ritengono che la utilizzazione del tetto quale funzione di copertura non è l’unica possibile, non potendosi escludere in futuro l’appoggio di antenne, o di pannelli solari o altre possibili e oggi inimmaginabili utilità (Cass 05/06/2008 n. 14950).
Diversamente, nell’osservanza del testo riformato, cui alla L. 2012/220, in particolare in forza del combinato disposto degli artt 1120,1122 e l’art 1117 ter cc l’assemblea - a fronte di esigenze di interesse condominiale – con la maggioranza qualificata dei quattro quinti dei partecipanti al condominio e del valore dell’edificio - avrà il legittimo potere di modificare la destinazione d’uso delle parti comuni, attraverso la alienazione e cessione della proprietà indivisa a terzi, che ne acquisteranno la proprietà con contestuale perdita di ogni diritto dominicale in capo alla collettività condominiale.


Scritto da Laura Marchetti - centro studi anaci





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