mercoledì 12 giugno 2013

DELEGHE

Cassazione Civile, Sez. II (Sent.), 30.01.2013, n. 2218: La supposta non autenticità della
sottoscrizione e la sospetta datazione della delega non possono essere fatte valere dagli altri condomini.
Presidente Dott. Felicetti Francesco, Relatore Dott. Carrato Aldo
In materia di condominio, la contestazione riguardante la supposta non autenticità della sottoscrizione del delegante e la sospetta datazione (e, quindi, la possibile inidoneità delle deleghe) non possono essere dedotta da chiunque.
Infatti, i rapporti fra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati, in difetto di norme particolari, dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante o quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza, e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto.

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