Cassazione Civile, Sez. VI – 2
(Ord.), 04.02.2013, n. 2500: Non rientra nel diritto di
sopraelevazione l'abbassamento della
quota del tetto per realizzare un lastrico
Presidente Dott. Goldoni Umberto,
Relatore Dott. Proto Cesare Antonio
Quanto alle possibilità edificatorie
da parte del proprietario dell'ultimo piano, l'art. 1127 c.c., consente solo le sopraelevazioni e non
le demolizioni con abbassamento delle quote. Infatti la sopraelevazione ex art. 1127 c.c., è
ravvisabile solo in presenta di un intervento edificatorio che comporti lo
spostamento in alto della copertura del fabbricato, tetto o lastrico solare che
sia, in modo da interessare la colonna
d'aria sovrastante lo stabile.
(Nel caso in esame, invece, il
condomino, per realizzare il proprio terrazzo, si è appropriato di una porzione di tetto comune
sostituendola con una superficie in suo godimento esclusivo)
Nessun commento:
Posta un commento