martedì 11 giugno 2013

AZIONI GIUDIZIARIE

Cassazione Civile, Sez. II (Sent.), 03.01.2013, n. 78: Nella divisione della comunione non sono  litisconsorti necessari coloro che hanno acquistato la quota in corso di causa.
Presidente Dott. Triola Roberto Michele, Relatore Dott. Bertuzzi Mario In tema di giudizio di divisione della comunione l'art. 1113 c.c., comma 3, prescrive che devono essere chiamati in giudizio coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti trascritti
prima della trascrizione della domanda di divisione. Non vi è dubbio che a tali soggetti vada riconosciuta la posizione di litisconsorti necessari, in applicazione del principio, posto dall'art. 784 cod. proc. civ., che il giudizio di divisione deve svolgersi nel contraddittorio di tutti i comunisti.
Sono invece esclusi dal litisconsorzio necessario coloro che hanno acquistato la quota di immobile nel corso del giudizio.
Cassazione Civile, Sez. II (Sent.), 30.01.2013, n. 2218: La supposta non autenticità della
sottoscrizione e la sospetta datazione della delega non possono essere fatte valere dagli altri condomini.
Presidente Dott. Felicetti Francesco, Relatore Dott. Carrato Aldo In materia di condominio, la contestazione riguardante la supposta non autenticità della sottoscrizione del delegante e la sospetta datazione (e, quindi, la possibile inidoneità delle deleghe) non possono essere dedotta da chiunque.

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